Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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carte di credito, dove secondo la prassi della FINMA è assoggettata anche la parte che ha diretto contatto con il cliente.
Data la sempre maggiore decentralizzazione dei modelli con cui avviene il trasferimento, è una pluralità di persone a disporre dei valori patrimoniali, ragione per cui la facoltà di disporre a livello tecnico non può essere l’unico criterio per stabilire gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro nell’ambito dell’aiuto fornito dall’offerente a trasferire i valori patrimoniali. Questo tanto più che i regolari chiarimenti volti a individuare se nell’ambito di una soluzione tecnica vi sia una facoltà di disporre giuridicamente rilevante ai fini degli obblighi in materia di riciclaggio di denaro costituiscono un’istantanea molto dispendiosa. A ciò si aggiunge che i chiarimenti sono spesso impraticabili. Per dette ragioni, la facoltà di disporre quale criterio unico e decisivo per distinguere i servizi assoggettati da quelli non assoggettati non sembra essere più adeguato.14 Il risultato dell’utilizzo del codice, ovvero la possibilità di effettuare il trasferimento, è lo stesso ottenuto dagli offerenti di wallet che sono esclusivamente in possesso del codice privato. Proprio là dove sussiste un rapporto stabile con il cliente e per l’utilizzo della soluzione tecnica è necessario che il servizio sia disponibile si sconfina nell’attività di mediazione finanziaria, nonostante probabilmente il fornitore del servizio non disponga dell’esclusiva facoltà di disporre. Come criterio per l’assoggettamento viene quindi proposto di introdurre l’aiuto al trasferimento di valuta virtuale unito a una relazione d’affari continua. Questo criterio consente di prendere decisioni in merito all’assoggettamento che garantiscano la certezza del diritto, tengano conto dei rischi e siano praticabili, determinando un dispendio proporzionato, senza che debba essere analizzata nel dettaglio ogni singola soluzione tecnica adottata. In più, la soluzione proposta consentirebbe anche di rilevare in modo più chiaro e sicuro le tendenze nel mondo reale.
Sarebbero quindi esclusi dall’obbligo di assoggettamento alla LRD i sistemi completamente autonomi, che non hanno relazioni d’affari continue. Continuerebbero a non essere assoggettate neppure le piattaforme di negoziazione che fanno unicamente incontrare venditori e acquirenti e attraverso le quali la transazione viene effettuata senza smart contract con possibilità di accesso della piattaforma, che in questo caso svolge una semplice attività di intermediazione e non è coinvolta nel trasferimento delle valute virtuali.
Va osservato che i servizi collegati alle valute virtuali e ad altri prodotti basati sulle TRD, tra cui rientrano anche le piattaforme di negoziazione decentralizzate e gli offerenti di wallet, possono ricadere anche in altre fattispecie previste dalla LRD, come ad esempio il trasferimento di denaro e di valori o l’attività di cambio, che non presuppongono una relazione d’affari continua.
Alternative esaminate
1
È stata esaminata la possibilità di non apportare modifiche all’ORD, in quanto l’articolo 2 capoverso 3 LRD sarebbe formulato in modo sufficientemente ampio da giustificare in linea di massima anche un assoggettamento degli offerenti di wallet che non mettono soltanto a disposizione un software una tantum. Tuttavia, questa soluzione comporta una notevole incertezza giuridica per gli offerenti e le autorità di vigilanza. Adottando questa soluzione si sarebbe in ogni caso ribadito che, dal momento che offrono il trasferimento di valute virtuali mediante smart contract, le piattaforme di negoziazione decentralizzate sono soggette alla LRD.Per garantire la certezza del diritto, non si è optato per questa soluzione.
2
È stato valutato anche un assoggettamento di quei fornitori di servizi che consentono il trasferimento di valute virtuali a un terzo, a patto che il trasferimento non possa essere effettuato correttamente senza la partecipazione dell’intermediario finanziario. In questo caso, così come
14 Nel suo documento «Guidance for a risk-based approach – virtual assets and virtual asset service providers», per quanto riguarda la custodia e la gestione delle valute virtuali e degli strumenti che ne consentono il controllo, il GAFI stabilisce che tali servizi implicano persone che hanno il controllo esclusivo e indipendente sui codici privati che consentono di accedere alle valute virtuali di terzi (cfr. n. 41).
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