Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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all’articolo 22 OInFi il sistema di negoziazione TRD è incluso nel concetto di «sistema di negoziazione»; la definizione legale di «regole non discrezionali» (art. 23 OInFi) deve essere applicata parimenti ai sistemi di negoziazione TRD e alle sedi di negoziazione; i requisiti posti alle sedi di negoziazione di cui agli articoli 24–32 e all’articolo 35 OInFi si applicano, in base al rimando nell’articolo 58c capoverso 1 OInFi, anche ai sistemi di negoziazione TRD, benché nelle disposizioni si parli di «sedi di negoziazione».

Art. 2 cpv. 1

All’articolo 2 capoverso 1 OInFi vengono ora riportati i diritti valori registrati. La disposizione riflette la definizione legale modificata di «valori mobiliari» riportata nella legge (art. 2 lett. b LInFi).

Art. 12 cpv. 2 lett. f e g

Con l’inserimento dei sistemi di negoziazione TRD come nuova infrastruttura del mercato finanziario si è resa necessaria un’integrazione dell’articolo 12 capoverso 2 OInFi. La disposizione indica in modo non esaustivo i servizi essenziali di un’infrastruttura del mercato finanziario. Dal momento che i sistemi di negoziazione TRD offrono servizi diversi, anche le regole sono diverse:

 la lettera f definisce i servizi essenziali dei sistemi di negoziazione TRD che forniscono

esclusivamente servizi commerciali. In questo caso sono considerati servizi essenziali gli stessi considerati tali per le sedi di negoziazione (lett. a);

 la lettera g contiene le disposizioni per i sistemi di negoziazione TRD che in aggiunta for-

niscono anche servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento. In questo caso vengono definiti come servizi essenziali gli stessi considerati tali per i depositari centrali (lett. c).

Se un sistema di negoziazione TRD fornisce sia servizi relativi al commercio di valori mobiliari TRD, che alla loro custodia, compensazione o regolamento, sono considerati come essenziali tutti i servizi elencati alle lettere f e g.

L’introduzione dei sistemi di negoziazione TRD e la designazione dei relativi servizi essenziali non richiede alcuna modifica sostanziale delle disposizioni in materia di esternalizzazione dei servizi essenziali. Nell’ambito TRD, tuttavia, possono insorgere questioni specifiche, ad esempio nel caso in cui un sistema di negoziazione TRD desideri utilizzare un registro elettronico distribuito non dipendente da esso (ad es. Ethereum).

Per quanto riguarda le esternalizzazioni, la questione fondamentale è se esiste un fornitore di servizi con il quale sia possibile concludere un accordo. Se esiste, allora è possibile un’esternalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi. Al contrario, se manca un fornitore di servizi identificabile, non si può parlare di esternalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi, anche nel caso in cui si tratti di un servizio essenziale secondo l’articolo 12 OInFi.

Quindi, se un sistema di negoziazione TRD basa i propri servizi su un registro elettronico distribuito gestito da un soggetto terzo identificabile (eventualmente anche un consorzio), è possibile parlare di esternalizzazione secondo l’articolo 11 LInFi e l’articolo 12 OInFi. Se invece il sistema di negoziazione TRD utilizza un registro elettronico distribuito non dipendente da esso senza un gestore identificabile (ad es. le blockchain Bitcoin o Ethereum) non si parla di esternalizzazione, ma il sistema di negoziazione TRD deve poter sempre presentare, nella procedura di autorizzazione e nell’ambito della vigilanza continua, le modalità con cui rispetta i requisiti stabiliti dalla LInFi. Queste considerazioni si applicano per analogia anche alle costellazioni in cui il sistema di negoziazione TRD, ad esempio, utilizza uno smart contract per determinati servizi. Anche in questo caso si pone la questione se questo è messo a disposizione da uno sviluppatore identificabile.

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