Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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Come spiegato nel messaggio13, tra i valori patrimoniali crittografici sono in particolare i token di pagamento a necessitare di un’autorizzazione per la loro accettazione, vista la loro comparabilità con la moneta legale. Questa considerazione appare ancora corretta, non essendoci una giustificazione oggettiva al fatto che per l’accettazione di depositi del pubblico classici nella valuta statale in generale sia necessaria un’autorizzazione ai sensi della LBCR, ma non lo sia per l’accettazione di token di pagamento, che possono essere utilizzati come mezzo di pagamento come se fossero moneta legale. Considerato che i depositanti di token di pagamento non sono protetti da una garanzia dei depositi, occorre ovviare al rischio di una perdita dei valori patrimoniali, di fatto facilmente trasferibili, attraverso un obbligo di autorizzazione e i relativi requisiti imposti dalla legislazione in materia di vigilanza. Per poter essere classificato come token di pagamento, il token deve poter essere utilizzato almeno di fatto come mezzo di pagamento per beni o servizi o come mezzo per il trasferimento di denaro o valori. Inoltre, a tutela dell’investitore, è sufficiente anche soltanto che questa sia l’intenzione dell’organizzatore o dell’emittente (se presente) del token.

Il rischio di perdita sembra essere più ridotto nel caso dei token di utilizzo, che consentono l’accesso crittografico a un’utenza o a un servizio, o nel caso dei token di investimento, che sotto il profilo economico sono molto simili ad azioni, prestiti o derivati, in quanto ognuno di essi è più facilmente riconducibile ai relativi diritti concreti che rappresentano nel mondo reale. Di conseguenza, dall’accettazione di token di utilizzo e di investimento non dovrebbe derivare l’obbligo di autorizzazione stabilito dalla legislazione sulle banche.

Art. 6 cpv. 1

L’attività a titolo professionale è parte integrante della definizione di banche, di cui all’articolo 1a LBCR, e di persone, di cui all’articolo 1b LBCR, nella quale adesso rientrano anche coloro che accettano i valori patrimoniali crittografici, così come definiti dal Consiglio federale all’articolo 5a OBCR. Attualmente nell’OBCR il concetto di «attività a titolo professionale» è formulato soltanto in riferimento all’accettazione dei depositi del pubblico e con la presente ordinanza viene esteso attraverso le necessarie modifiche linguistiche in modo coerente anche all’accettazione di determinati valori patrimoniali crittografici. Così come per i depositi del pubblico, per motivi di proporzionalità l’obbligo di autorizzazione deve essere previsto solo in caso di accettazione di valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR da almeno 20 persone. Al contrario, così come per i depositi del pubblico, per supporre che si tratti di un’attività a titolo professionale, è sufficiente, come da raccomandazione pubblica, che vengano accettati valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR anche da meno di 20 persone.

Art. 6 cpv. 2 lett. a

L’articolo 6 capoverso 2 OBCR disciplina l’accettazione non a titolo professionale di depositi del pubblico. L’accettazione di depositi del pubblico per un importo massimo complessivo pari a un milione di franchi è considerata un’attività non a titolo professionale e quindi non è sottoposta all’obbligo di autorizzazione stabilito dalla legislazione sulle banche, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b e c. Per quanto riguarda il disciplinamento di determinati valori patrimoniali crittografici nel quadro della legislazione sulle banche (art. 1b cpv. 1 LBCR; art. 5a D-OBCR), al fine di garantire la parità di trattamento, ai valori patrimoniali crittografici ai sensi dell’articolo 5a OBCR si applicano le stesse regole previste per i depositi del pubblico. Chi accetta tali valori e soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–c dell’articolo 6 capoverso 2 OBCR deve quindi essere considerato anch’esso un soggetto che opera non a titolo professionale ai sensi della legislazione sulle banche.

13 FF 2020 221, in particolare 287

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