Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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Art. 7

L’attuale divieto di pubblicità per l’accettazione a titolo professionale di depositi del pubblico deve essere esteso anche all’accettazione di valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a.

Art. 7a cpv. 1 lett. b

L’obbligo previsto per le persone di cui all’articolo 1b LBCR di informare i clienti con depositi del pubblico dell’assenza di una garanzia dei depositi, deve essere estesa ai clienti con valori patrimoniali crittografici ai sensi dell’articolo 5a.

Art. 7b Rappresentanze

In analogia alle nuove disposizioni di cui all’articolo 82 OIsFi per gli istituti finanziari, la presente disposizione stabilisce che la rappresentanza di una banca estera che fornisce servizi finanziari secondo l’articolo 3 lettera c LSerFi, come l’accettazione e la trasmissione di ordini che hanno per oggetto strumenti finanziari, deve rispettare le disposizioni della LSerFi. Dal momento che la rappresentanza di una banca estera non è sottoposta a vigilanza prudenziale, è inoltre previsto che faccia registrare i propri consulenti alla clientela in un registro dei consulenti conformemente all’articolo 28 LSerFi. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 31 OSerFi, l’obbligo di registrazione sussiste soltanto se la rappresentanza fornisce servizi finanziari a clienti privati. In ogni caso, la banca estera che ha aperto la rappresentanza deve essere sottoposta a un’adeguata vigilanza (cfr. art. 14 lett. a ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111).

Art. 14f rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e 4

Al capoverso 1 le direttive per la custodia di depositi del pubblico vengono estese ai valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR. Anche questi valori devono essere custoditi dalle persone di cui all’articolo 1b LBCR separatamente dai fondi propri (lett. a) o registrati nelle scritture contabili in modo tale da poterli presentare in ogni tempo separatamente dai loro fondi propri (lett. b).

Il capoverso 4 viene adeguato, da un lato, al nuovo concetto di valore patrimoniale crittografico e, dall’altro, in modo da poter essere applicato anche ai valori patrimoniali crittografici che non vengono tenuti come depositi del pubblico. Se già oggi i valori patrimoniali crittografici che, a seguito di una mescolanza, sono considerati depositi del pubblico non possono essere modificati nella forma dopo l’accettazione, per garantire la tracciabilità e il mantenimento del valore dei diritti dei depositanti, tale principio deve essere applicato a maggior ragione ai valori patrimoniali crittografici che possono essere considerati come valori depositati secondo il nuovo articolo 16 numero 1bisLBCR.

Art. 17a cpv. 1

Anche le persone di cui all’articolo 1b LBCR che accettano valori patrimoniali crittografici secondo l’articolo 5a OBCR, a seconda dell’ammontare di questi valori patrimoniali devono mantenere un capitale minimo. Non vi è ragione di fissare condizioni diverse per quanto riguarda il capitale minimo rispetto a quelle già definite per le persone di cui all’articolo 1b LBCR che accettano depositi del pubblico. I rischi operativi connessi alla custodia sono assimilabili per entrambi i tipi di valori patrimoniali: nel caso dei depositi del pubblico non è consentito svolgere operazioni attive (art. 1b cpv. 1 lett. b LBCR), mentre nel caso dei valori patrimoniali crittografici vi è l’obbligo di tenerli a disposizione in ogni momento (cfr. art. 5a OBCR in combinato disposto con art. 16 cpv. 1bisLBCR).

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