Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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Capoverso 3
In ogni caso, trascorsi i 90 giorni dal superamento di un valore soglia il sistema di negoziazione TRD non è più considerato piccolo. Per il periodo di tempo necessario alla FINMA per esaminare la richiesta di autorizzazione, il sistema di negoziazione TRD può continuare a beneficiare delle agevolazioni secondo l’articolo 58l finché la FINMA non avrà deciso in merito alla richiesta. Tuttavia, se la finalità di tutela della LInFi lo impone, durante la procedura di autorizzazione la FINMA può comunque vietare al sistema di negoziazione TRD di ammettere ulteriori partecipanti.
Capoverso 4
Ai piccoli sistemi di negoziazione TRD non è concesso concedere crediti per considerazioni legate ai rischi, anche perché questi sistemi di negoziazione TRD non sono soggetti ai requisiti relativi ai fondi propri e alla liquidità (art. 58l cpv. 2 OInFi). Questo aspetto è importante in particolare per la potenziale concessione di crediti nell’ambito delle attività simili alla custodia accentrata di un sistema di negoziazione TRD (cfr. art. 64 LInFi).
Art. 58l Agevolazioni per piccoli sistemi di negoziazione TRD
Al capoverso 1 vengono sancite le agevolazioni previste rispetto a quanto stabilito dalla LInFi. Se non vengono applicati determinati requisiti stabiliti dalla legge, ne consegue che ai piccoli sistemi di negoziazione TRD non dovranno essere applicate neppure le corrispondenti disposizioni di esecuzione. Il capoverso 2 disciplina ulteriormente e in modo più specifico le agevolazioni per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi nell’ambito della custodia, della compensazione e del regolamento. Il capoverso 3 contiene le agevolazioni in deroga all’OInFi.
Il capoverso 1 si concentra sulle agevolazioni che hanno effetto sull’onere personale dei piccoli sistemi di negoziazione TRD (cpv. 1 lett. a, d ed e; cpv. 3 lett. a). Il capoverso 1 lettera b limita per i piccoli sistemi di negoziazione TRD le misure di cui all’articolo 10 capoverso 3 LInFi alle misure organizzative; i requisiti supplementari come pure i requisiti relativi ai fondi propri e alla liquidità dovranno essere applicati nel caso del sistema di negoziazione TRD soltanto se questo gestisce anche un sistema organizzato di negoziazione (art. 43 LInFi).
Il capoverso 1 lettera c e il capoverso 3 lettera b stabiliscono requisiti meno stringenti per quanto riguarda la continuità operativa. Tale requisito può essere soddisfatto anche attraverso l’assunzione della gestione del sistema di negoziazione TRD da parte di un altro titolare dell’autorizzazione al verificarsi di incidenti. In tal caso, come è evidente, il titolare dell’autorizzazione che assume la gestione può fornire i servizi del sistema di negoziazione TRD che devono essere proseguiti in modo da non trovarsi egli stesso in difficoltà.
Date le dimensioni ridotte e i rischi limitati dei piccoli sistemi di negoziazione TRD, per tali sistemi non sono previsti requisiti in merito ai fondi propri e alla liquidità (cpv. 2).
Art. 58m Obbligo d’informazione di piccoli sistemi di negoziazione TRD
Il piccolo sistema di negoziazione TRD beneficia di diverse agevolazioni normative (cfr. art. 58l OInFi). Di conseguenza è tenuto a informare i propri clienti in merito alle agevolazioni di cui usufruisce. Quest’obbligo d’informazione vale anche per una relazione d’affari in corso in caso di modifiche delle agevolazioni usufruite secondo l’articolo 58l OInFi.
Art. 58n Capitale minimo di piccoli sistemi di negoziazione TRD
All’articolo 58n OInFi viene stabilito il capitale minimo previsto per i piccoli sistemi di negoziazione TRD in deroga all’articolo 13 OInFi. Per motivi di proporzionalità, anche in questo caso,
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