Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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3.2 Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)

Le modifiche della LEF previste dalla legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito rendono necessaria l’integrazione degli articoli 45–54 RUF, che definiscono i dettagli per far valere i diritti di rivendicazione ai sensi dell’articolo 242 LEF, affinché sia disciplinata anche la restituzione di beni crittografici (art. 242a LEF). Si rimanda in gran parte a queste disposizioni anche per la procedura relativa alla consegna dei dati (art. 242b LEF), sebbene alcune questioni vadano disciplinate separatamente.

La revisione del RUF offre inoltre l’opportunità di apportare varie correzioni redazionali. Le revisioni materiali si limitano invece a pochi punti che si sono rivelati problematici nella pratica: da un lato, si propone di sopprimere l’articolo 38 RUF perché ne è stata eliminata la base giuridica formale; dall’altro, si intendono rendere possibili i versamenti in acconto non solo in una procedura di liquidazione ordinaria, ma anche in una procedura sommaria (art. 96 RUF).

3.3 Ordinanza sulle banche

Sulla base della competenza assegnatagli all’articolo 1b capoverso 1 LBCR, il Consiglio federale nell’OBCR definisce quali sono i valori patrimoniali crittografici che richiedono un’autorizzazione per poter essere accettati. Successivamente, inoltre, sarà necessario stabilire a livello di ordinanza quali sono i requisiti che questi valori patrimoniali crittografici sottoposti all’obbligo di autorizzazione devono rispettare, in quanto le norme attuali contenute nell’OBCR sono concepite per essere applicate a persone che accettano depositi del pubblico.

3.4 Ordinanza sugli istituti finanziari

Con l’introduzione del nuovo sistema di negoziazione TRD nella LInFi, in futuro i gestori patrimoniali avranno la possibilità di poter custodire i valori patrimoniali loro affidati per la gestione anche presso un sistema di negoziazione TRD. Per garantire innanzitutto la trasparenza del mercato (e in particolare per evitare abusi di mercato), nell’OIsFi è stato inoltre stabilito che le società di intermediazione mobiliare devono ottemperare agli obblighi di registrazione e di comunicazione anche per i valori mobiliari TRD ammessi al commercio presso un sistema di negoziazione TRD.

Per quanto riguarda l’introduzione della nuova categoria di commercianti per conto proprio nella LIsFi, che consente di richiedere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare specificatamente per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione, non sono necessari adeguamenti all’OIsFi. Le disposizioni di esecuzione previste per le società di intermediazione mobiliare nell’OIsFi (in particolare art. 65–75) appaiono adeguate anche per questa nuova categoria di commercianti per conto proprio.

Tuttavia, vista la necessità di adeguare l’OIsFi si è colta l’occasione per apportare altre due modifiche che non riguardano gli adeguamenti legislativi necessari a seguito degli sviluppi delle applicazioni TRD e blockchain. Da un lato, per aumentare la certezza del diritto, è stata prevista l’introduzione di nuove disposizioni per quanto riguarda la computabilità dei fondi propri per le società di intermediazione mobiliare che non tengono conti. Tali disposizioni ricalcano quelle consolidate dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), ma sono formulate in modo decisamente più snello e quindi di più facile applicazione. Dall’altro, per motivi di proporzionalità, viene stabilito che in futuro non sarà più prevista una vigilanza prudenziale sulle rappresentanze degli istituti finanziari stranieri. Tuttavia, le rappresentanze che forniscono servizi finanziari, oltre a rispettare le disposizioni della LSerFi, ora dovranno anche fare in modo che i propri consulenti alla clientela siano iscritti in un registro dei consulenti se prestano i loro servizi a clienti privati.

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