Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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Art. 13 cpv. 1 lett. a, f e g nonché 1bis

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare minimo regolamentare del capitale per tutte le infrastrutture del mercato finanziario (art. 12 cpv. 2 LInFi). Con l’integrazione dell’articolo 13 OInFi il Consiglio federale assume questa competenza per i nuovi sistemi di negoziazione TRD.

Dal momento che i sistemi di negoziazione TRD forniscono servizi diversi, anche le regole sono diverse: per la definizione del capitale minimo di un sistema di negoziazione TRD viene fatta una distinzione tra i sistemi che forniscono e quelli che non forniscono servizi nel settore della custodia, della compensazione o del regolamento (art. 73a cpv. 1 lett. b o c LInFi):

 per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono esclusivamente servizi inerenti il com-

mercio di valori mobiliari TRD, il capitale minimo è fissato in 1 milione di franchi, come per le sedi di negoziazione (art. 13 cpv. 1 lett. a OInFi);

 per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono in aggiunta anche servizi nell’ambito

della custodia, della compensazione o del regolamento, il capitale minimo previsto è di cinque milioni di franchi, riprendendo quindi le disposizioni per i depositari centrali (art. 13 cpv. 1 lett. c OInFi). Tuttavia non è possibile cumulare i capitali minimi.

In entrambi i casi la FINMA, come nel caso della regolamentazione delle sedi di negoziazione, può decidere di aumentare il capitale minimo fino al 50 per cento in più (art. 13 cpv. 1bisOInFi, in precedenza per le sedi di negoziazione art. 13 cpv. 1 lett. a OInFi). Tale disposizione rispecchia la regolamentazione attualmente in vigore per le sedi di negoziazione e appare adeguata anche per i sistemi di negoziazione TRD che offrono sempre servizi di commercio di valori mobiliari TRD.

Art. 24 cpv. 2 e 2bis

L’esperienza pratica ha dimostrato che sarebbe necessario rafforzare in modo puntuale l’indipendenza sotto il profilo del personale e dell’organizzazione dell’organismo di autodisciplina e sorveglianza di una sede di negoziazione. Oggi gli organi coinvolti devono essere indipendenti dalla direzione della sede di negoziazione. Con la presente modifica i requisiti posti all’indipendenza vengono formalmente suddivisi in due capoversi.

Per quanto riguarda i compiti di autodisciplina, ora si richiede anche che i relativi organi siano il più possibile indipendenti anche dai partecipanti e dagli emittenti ammessi alla relativa sede di negoziazione. L’indipendenza nei compiti di sorveglianza (cpv. 2bis), per contro, deve essere regolamentata, in linea con l’attuale prassi della FINMA, in modo da garantire la completa indipendenza dai partecipanti e dagli emittenti.

Art. 58a Negoziazione multilaterale e non discrezionale

L’articolo 58a stabilisce che le definizioni concernenti la negoziazione multilaterale secondo l’articolo 22 e la negoziazione non discrezionale secondo l’articolo 23 OInFi si applicano per analogia ai sistemi di negoziazione TRD e ai valori mobiliari TRD. Per il significato del termine «per analogia» si rimanda a quanto specificato nella sezione «Osservazioni generali».

Art. 58b Carattere professionale

L’articolo 58b al capoverso 1 stabilisce quale sistema di negoziazione TRD fornisce i propri servizi a titolo professionale. Un sistema di negoziazione TRD gestito a titolo professionale deve rispettare i requisiti imposti dalle disposizioni in materia di vigilanza. Al contrario, un sistema di negoziazione TRD gestito a titolo non professionale non ha bisogno di un’autorizzazione secondo la LInFi. Le attività corrispondenti potrebbero però ricadere nel campo di applicazione di altre leggi sui mercati finanziari, in particolare la LRD. Anche un sistema di

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