Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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3.5 Ordinanza sul riciclaggio di denaro

L’ORD stabilisce che sono sottoposti alla LRD gli intermediari finanziari che permettono il trasferimento di valute virtuali a terzi, purché intrattengano con la controparte una relazione d’affari continua. Tale disposizione riguarda, ad esempio, le piattaforme di negoziazione che non sono in possesso del codice privato del cliente, ma che permettono comunque il trasferimento di valute virtuali tramite smart contract che controllano. Inoltre, si applica anche agli offerenti di wallet che dispongono di un codice privato a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata correttamente. Data la sempre maggiore decentralizzazione dei modelli con cui avviene il trasferimento, l’intermediario finanziario non può più disporre in modo esclusivo dei valori patrimoniali in tutti i modelli commerciali. Nella pratica, quindi, stabilire se nell’ambito di una soluzione tecnica non vi sia alcuna facoltà di disporre giuridicamente rilevante è un’operazione molto complessa che richiede molto tempo alle autorità di vigilanza. Il principio dell’esclusiva facoltà di disporre come criterio per distinguere i servizi assoggettati da quelli non assoggettati sembra quindi non essere più adeguato.

In aggiunta, nell’ORD si stabilisce che sono sottoposte alla LRD anche le valute virtuali che, effettivamente o secondo le intenzioni dell’organizzatore o dell’emittente, sono utilizzate come mezzi di pagamento digitali.

3.6 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria

Essenzialmente nell’OInFi vengono concretizzate le condizioni per ottenere l’autorizzazione e gli obblighi del nuovo sistema di negoziazione TRD previsto dalla LInFi. In linea di massima a questi sistemi vengono applicate le stesse regole già previste per le sedi di negoziazione (ovvero borse e sistemi multilaterali di negoziazione). Verranno tuttavia definiti requisiti specifici laddove, per considerazioni di tipo tecnologico, le attuali regole per le sedi di negoziazione non abbiano senso nel caso dei sistemi di negoziazione TRD o sia comunque necessario intervenire perché questi ultimi, al contrario delle sedi di negoziazione, consentono anche la partecipazione di persone fisiche. È poi necessario sottolineare che un sistema di negoziazione TRD non può ammettere valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali che rendono particolarmente difficile l’attuazione delle disposizioni di cui alla LRD o che potrebbero pregiudicare la stabilità o l’integrità del sistema finanziario. I sistemi di negoziazione TRD che oltre ai servizi legati al commercio di valori mobiliari TRD offrono anche servizi nell’ambito della custodia accentrata, della compensazione o del regolamento, in generale devono soddisfare anche gli stessi requisiti previsti per un depositario centrale. Per motivi di proporzionalità, per i piccoli sistemi di negoziazione TRD sono previste adeguate agevolazioni, volte a rispettare il principio di un quadro giuridico strutturato in maniera modulare, adeguato e flessibile (cfr. messaggio,

n. 4.1.10)6. È altresì necessario ricordare che anche a livello internazionale si sta lavorando a misure di cui, a tempo debito e a seconda delle circostanze, si dovrà tenere conto a livello di legge e di ordinanze. In questo contesto rientrano, ad esempio, i lavori dell’International Organisation for Securities Commissions (IOSCO) in ambito di regolamentazione delle cosiddette piattaforme di negoziazione per valori patrimoniali crittografici e quindi anche dei sistemi di negoziazione TRD (cfr. messaggio, n. 4.1.10)7.

3.7 Ulteriori adeguamenti delle ordinanze

Attraverso un adeguamento della LSerFi, l’obbligo di pubblicare un prospetto per poter ammettere valori mobiliari TRD a un sistema di negoziazione TRD è stato disciplinato applicando le stesse regole che sanciscono l’obbligo di pubblicare un prospetto per l’ammissione di valori

6 FF 2020 221, in particolare 259 seg.

7 FF 2020 221, in particolare 259 seg.

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