Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il messaggio contiene una panoramica delle strategie adottate dagli ordinamenti giuridici stranieri, in particolare quelli al confine con la Svizzera, per quanto riguarda le applicazioni TRD e blockchain.5 Da questa si evince che molte Giurisdizioni straniere, come ad esempio l’UE, gli USA o la Gran Bretagna, non hanno normative specifiche per le applicazioni TRD.

Al contrario, sempre più Giurisdizioni stanno elaborando strumenti per incentivare attivamente il progresso nell’ambito dei valori patrimoniali crittografici e per contenere al tempo stesso i rischi. Tra queste vi sono, in particolare, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Germania e Giappone. Diverse Giurisdizioni hanno ulteriormente accelerato i lavori per l’inserimento delle applicazioni TRD e blockchain nei rispettivi ordinamenti giuridici. Dopo l’adozione del messaggio a novembre 2019, a gennaio 2020 in Liechtenstein è entrata in vigore la legge sui token e sui fornitori di servizi basati sulle tecnologie affidabili. A luglio 2020 il governo del Lussemburgo ha approvato un disegno di legge sull’emissione di titoli di credito dematerializzati tramite tecnologia blockchain. A marzo 2020 negli USA è stata presentata al Congresso una proposta di legge riguardante i servizi di custodia di valori patrimoniali crittografici e in Germania dal 1° gennaio 2020 l’attività di custodia di valori patrimoniali crittografici è diventata un servizio finanziario soggetto ad autorizzazione.

Nel complesso, quindi, risulta evidente che un numero sempre crescente di Paesi sta lavorando attivamente per inserire nel proprio ordinamento giuridico le applicazioni TRD e blockchain.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Osservazioni generali

Con la presente ordinanza mantello gli adeguamenti legislativi descritti al numero 1. vengono concretizzati a livello di ordinanza del Consiglio federale. Tali adeguamenti riguardano, in particolare, il regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF; RS 281.32), l’ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02), l’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi; RS 954.11), l’ORD e l’ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi; RS 958.11). Le modifiche apportate a queste ordinanze possono essere anche di tipo redazionale o di importanza materiale secondaria e non strettamente correlate all’emanazione delle disposizioni d’esecuzione relative alla legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito (ad es. art. 38 RUF; art. 7b OBCR; art. 24 OInFi).

Al contrario, non è oggetto della presente ordinanza mantello l’ordinanza sulla Banca nazionale (OBN; RS 951.131). Tenuto conto degli sviluppi della tecnologia e dei nuovi sistemi di negoziazione TRD, in futuro potrebbero essere necessari anche adeguamenti dell’OBN, relativi soprattutto a requisiti specifici che dovranno essere soddisfatti dalle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica. Di vagliare questa eventualità si occuperebbe all’occorrenza a tempo debito la Banca nazionale svizzera (BNS), nel cui ambito di competenze rientra l’OBN.

5 FF 2020 221, in particolare 241 segg.

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