Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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Art. 58e Ammissione, obblighi ed esclusione di partecipanti
Sulla base dell’articolo 73c capoverso 4 LInFi viene precisato il requisito che prevede un accesso non discriminatorio e aperto ai sistemi di negoziazione TRD. Questi requisiti (art. 18 LInFi; art. 17 OInFi) sono applicati solo ai partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi. I requisiti di accesso non discriminatorio e aperto risultano però non giustificati per quanto riguarda i clienti privati. Il sistema di negoziazione TRD, nell’ambito dell’articolo 73a LInFi, deve poter scegliere liberamente se e quali partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi intende ammettere. Questo significa che un sistema di negoziazione TRD può escludere determinati partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi per motivi oggettivi, ad esempio se in base alla nazionalità o allo Stato in cui ha sede un determinato partecipante, il sistema di negoziazione TRD deve sostenere spese di compliance elevate per ammetterlo.
Art. 58f Ammissione di valori mobiliari TRD e di altri valori patrimoniali
Capoverso 1
Il sistema di negoziazione TRD deve specificare in un regolamento quali sono i valori mobiliari TRD e gli altri valori patrimoniali ammessi. Il regolamento può elencare singolarmente tutti questi valori patrimoniali oppure descriverne in generale la tipologia e la funzione. Inoltre, deve essere approvato dalla FINMA (art. 73b lett. a in combinato disposto con art. 27 cpv. 4 LInFi).
Capoverso 2
Sulla base dell’articolo 73d capoverso 3 LInFi, il Consiglio federale può indicare i valori patrimoniali che non possono essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD. Ai sensi del capoverso 2 non sono autorizzabili i derivati strutturati come valori mobiliari TRD nonché i valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali che rendono particolarmente difficile l’attuazione dei requisiti della LRD o che potrebbero pregiudicare la stabilità o l’integrità del sistema finanziario. Il Consiglio federale ha già specificato le proprie intenzioni a riguardo nel messaggio (cfr. pag. 299). In generale questo tipo di valori patrimoniali non dovrebbero essere ammessi. Questa disposizione si concentra su quei valori patrimoniali che, attraverso misure tecniche per esempio, aumentano l’anonimato delle transazioni e quindi rendono più difficile o impossibile la loro tracciabilità. D’altro canto, l’esclusione dei derivati (art. 58f cpv. 2 lett. a OInFi) deve essere considerata in modo diverso nel tempo. Il Consiglio federale ritiene che al momento sia prematuro ammettere i derivati ai sistemi di negoziazione TRD. Si tratta infatti di una tecnologia recente e ancora in rapida evoluzione. Anche il mercato per i derivati basati sulla tecnologia TRD si sta iniziando a sviluppare solo adesso. Il Consiglio federale seguirà quindi le evoluzioni e, quando saranno disponibili valori empirici concreti in relazione ai sistemi di negoziazione TRD, verificherà nuovamente se i derivati strutturati come valori mobiliari TRD possano essere ammessi ai sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 3
La FINMA può definire nel dettaglio i valori mobiliari TRD e i valori patrimoniali di cui al capoverso 2 lettera b. Una pubblicazione di tali definizioni può risultare opportuna soprattutto nel caso in cui la FINMA abbia autorizzato molti sistemi di negoziazione TRD e si desideri armonizzare il metodo con cui la FINMA decide di escludere determinati sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 4
Il sistema di negoziazione TRD deve redigere un regolamento sulle procedure per la revoca dell’ammissione di valori mobiliari TRD e altri valori patrimoniali. Inoltre, questo è sottoposto all’approvazione della FINMA (art. 73b lett. a in combinato disposto con art. 27 cpv. 4 LInFi).
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