Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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nella soluzione proposta, sarebbero sottoposti alla normativa le piattaforme di negoziazione che trasferiscono valute virtuali tramite smart contract. Inoltre, sarebbero sottoposti alla LRD anche, ad esempio, i wallet multi-signature che dispongono di un codice a cui hanno accesso e con il quale devono firmare la transazione affinché questa possa essere effettuata correttamente. Oltre ai servizi rientranti nella soluzione proposta, non sarebbero sottoposti alla LRD gli offerenti di wallet che offrono servizi per la custodia sicura dei codici privati senza avere accesso diretto a questi codici e la cui partecipazione al momento dell’esecuzione del trasferimento non è necessaria. Tra questi rientrano, tra gli altri, gli offerenti che conservano i codici privati in formato cifrato per conto dei clienti, ma soltanto questi ultimi possono decrittografare i codici e quindi autorizzare un trasferimento. Questa soluzione, però, avrebbe comportato un’analisi dettagliata di ogni singola soluzione tecnica del servizio fornito.

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Infine è stata valutata e scartata, poiché non teneva conto dei rischi, la variante che prevedeva di limitare il contenuto dell’articolo in modo tale che gli offerenti potessero essere assoggettati solo nel caso in cui solo loro potevano autorizzare il corretto trasferimento. Tuttavia, questa variante non fornirebbe sufficiente chiarezza, in particolare nel settore dei wallet multi-signature, e potrebbe escludere alcuni fornitori dalla LRD, a seconda della configurazione tecnica.

Il Consiglio federale seguirà con attenzione le evoluzioni in questo ambito.

Art. 4 cpv. 1bis

L’emissione a titolo professionale di un mezzo di pagamento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 1 lettera b ORD rappresenta un’attività di intermediazione finanziaria. Il diritto svizzero non fornisce una lista esaustiva dei mezzi di pagamento. L’articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD nomina, ad esempio, soltanto mezzi di pagamento come carte di credito e assegni di viaggio, mentre l’articolo 4 lettera b ORD menziona genericamente mezzi di pagamento con i quali possono essere effettuati pagamenti a terzi, senza fornire alcun esempio. Inserendo nell’articolo 4 capoverso 1bis lettera c ORD alcuni mezzi di pagamento diversi dai contanti, a titolo di esempio, si chiarisce, in particolare, che anche le valute virtuali che vengono utilizzate effettivamente o secondo le intenzioni dell’organizzatore o dell’emittente, come mezzi di pagamento digitali, sono sottoposte alle disposizioni dell’articolo e quindi alla LRD.

Il termine «valute virtuali»15, utilizzato già dal 2016 nell’articolo 4 capoverso 2 ORD e nell’ORD-FINMA, deve essere utilizzato per coerenza anche nella nuova lettera b e nel capoverso 1bis. Nel frattempo questo termine si è affermato nel settore del riciclaggio di denaro e viene utilizzato in diversi rapporti del Consiglio federale, ma anche nei documenti della FINMA. Per questo si è deciso di evitare di utilizzare nuovi termini e definizioni.

4.6 Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Osservazioni generali

La FINMA riscuote dai propri assoggettati una tassa di vigilanza. Il nuovo sistema di negoziazione TRD introdotto nella LInFi (cfr. art. 73a segg. LInFi) è sottoposto alla vigilanza della FINMA e deve quindi essere inserito nell’Oem-FINMA).

15 Le valute virtuali sono un tipo di valori patrimoniali crittografici e si caratterizzano specialmente per il fatto di poter essere utilizzate come mezzo di pagamento.

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