Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Le disposizioni che modificano le ordinanze del Consiglio federale si fondano sugli articoli delle rispettive leggi federali citati in rubrica e sono conformi alla legge. Riguardo alla costituzionalità si rimanda alle spiegazioni nel messaggio.20

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.

6.3 Forma dell’atto

Le modifiche vengono attuate nell’ambito di un atto mantello. Con l’ordinanza vengono adeguate in modo puntuale sette ordinanze in totale.

6.4 Delega di competenze legislative

Il progetto contiene deleghe di competenze legislative. L’articolo 58f capoverso 3 consente alla FINMA di definire nel dettaglio determinati valori mobiliari TRD e valori patrimoniali che non possono essere ammessi a un sistema di negoziazione TRD. L’articolo 58g capoverso 4 OInFi consente alla FINMA di disciplinare i dettagli delle comunicazioni tra i sistemi di negoziazione TRD e le sedi di negoziazione nonché tra diversi sistemi di negoziazione TRD.

7 Entrata in vigore

Il Consiglio federale porrà in vigore le modifiche delle leggi e delle ordinanze verosimilmente con effetto dal 1° agosto 2021. È prevista invece un’entrata in vigore anticipata per le modifiche della legge sui servizi finanziari e della legge sugli istituti finanziari, adottate dal Parlamento nell’ambito del progetto TRD. Queste modifiche limitano l’obbligo di affiliazione a un organo di mediazione per determinati fornitori di servizi finanziari.

20 FF 2020 221, in particolare 306

20 \ COO 31/33