Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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ammissione a un sistema di negoziazione TRD, il registro alla base di questi diritti valori deve comunque soddisfare i requisiti previsti in Svizzera per i registri di diritti valori. Questo per la tutela dei clienti, in quanto viene garantito che tutti i valori mobiliari TRD ammessi a un sistema di negoziazione TRD abbiano caratteristiche paragonabili, in particolare per quanto riguarda l’integrità e la pubblicità del registro.

Capoverso 2

Un sistema di negoziazione TRD può gestire autonomamente il registro su cui si basano i valori mobiliari TRD (ad es. un registro di diritti valori ai sensi dell’art. 973d CO) oppure utilizzare un registro gestito da terzi. In quest’ultima categoria rientrano anche i registri gestiti senza un gestore identificabile in modo decentralizzato (ad es. la blockchain Ethereum).

Se il registro su cui si basano i valori mobiliari TRD ammessi non è gestito direttamente dal sistema di negoziazione TRD, quest’ultimo deve verificare che il registro soddisfi i requisiti stabiliti al capoverso 1. Questa verifica deve essere effettuata prima dell’ammissione dei relativi valori mobiliari TRD e dopo l’ammissione deve essere ripetuta regolarmente almeno una volta all’anno. Rientrano in questa verifica periodica anche controlli spontanei durante l’anno al verificarsi di episodi particolari collegati al registro come, ad esempio, biforcazioni della catena (forks16), modifiche al protocollo tecnico, in particolare relative al meccanismo di consenso, modifica della governance (riguardante in particolare i processi decisionali per gli adeguamenti del protocollo o altri sviluppi del registro di notevole portata), ma anche episodi che si verificano con un breve preavviso come modifiche sostanziali dell’hash rate, se queste possono avere effetti svantaggiosi sul registro o sui valori mobiliari TRD ivi registrati.

Per quanto riguarda i contenuti, tenuto conto dei requisiti centrali di integrità e pubblicità (cfr. art. 73d cpv. 3 lett. a LlnFi; art. 973d cpv. 2 n. 2–4 CO), la verifica dovrà riguardare le procedure tecniche specifiche adottate dal registro a garanzia dell’integrità e della pubblicità. Oltre agli aspetti tecnici l’integrità riguarda anche questioni più fattuali, ad esempio se l’integrità del registro utilizzato potrebbe essere influenzata negativamente da singoli gruppi (ad es. mining pools) o se il registro presenta vulnerabilità di altro tipo riconoscibili (single point of failure) o influenze non ammissibili (single point of control).

La verifica è responsabilità del sistema di negoziazione TRD, che può eseguirla personalmente o affidarla a terzi. In quest’ultimo caso il sistema di negoziazione TRD rimane responsabile della selezione, dell’istruzione e del controllo puntuale sulla terza parte coinvolta. Il coinvolgimento di terzi non modifica in alcun modo la responsabilità del sistema di negoziazione TRD sancita dalle disposizioni in materia di vigilanza. Di conseguenza, anche la società di audit prudenziale del sistema di negoziazione TRD (art. 84 LInFi; art. 71 OInFi; art. 24 LFINMA) si farà un’idea sulla verifica ai sensi del capoverso 2.

Capoverso 3

Il sistema di negoziazione TRD è tenuto a informare tutti i suoi partecipanti sulle verifiche effettuate ai sensi del capoverso 2 e sui relativi risultati.

Art. 58i Obblighi di informazione

Se un sistema di negoziazione TRD ammette partecipanti non assoggettati alla vigilanza (art. 73c cpv. 1 lett. e LInFi) è tenuto a rispettare ulteriori obblighi di informazione anche verso questi partecipanti. Questo per tutelare i clienti privati.

Ai sensi del capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD deve mettere a disposizione dei suddetti partecipanti il prospetto o il foglio informativo di base di ciascun valore mobiliare TRD ammesso al sistema di negoziazione TRD, sempre che l’emittente lo abbia redatto. L’obbligo

16 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 «Rechtliche Grundlagen für Distributed Ledger-Technologie und Blockchain in der Schweiz», pag. 22 e 23.

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