Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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Capoverso 4
Per un sistema di negoziazione TRD sono considerate liquidità ai sensi dell’articolo 67 LInFi anche i valori patrimoniali crittografici (ad es. Bitcoin, Ether, XCHF, moneta tokenizzata della banca centrale17 o valori patrimoniali equiparabili). Un sistema di negoziazione TRD può utilizzare questi valori patrimoniali crittografici per adempiere obblighi di pagamento, ma solo nel caso in cui il relativo obbligo di pagamento è stato formulato nella stessa unità. In considerazione dei rischi collegati, infatti non è possibile che la valuta nella quale viene formulato l’obbligo di pagamento sia diversa da quella utilizzata per adempiere tale obbligo.
Capoverso 5
Il comitato degli utenti per i depositari centrali risponde a un requisito stabilito dal diritto dell’UE (art. 28 Central Securities Depositories Regulation). Per i sistemi di negoziazione TRD non sembra essere necessario istituire un comitato degli utenti (art. 52 OInFi). Tuttavia, i sistemi di negoziazione TRD su base volontaria possono istituire un comitato degli utenti o una commissione simile.
Art. 58k Piccoli sistemi di negoziazione TRD
La LInFi prevede disposizioni diverse per vari tipi di sistemi di negoziazione TRD. Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD il Consiglio federale può prevedere delle agevolazioni (art. 73f cpv. 1 LInFi). Con gli articoli 58k e 58l OInFi il Consiglio federale assume questa competenza. In aggiunta alle agevolazioni previste dall’articolo 58l OInFi, ovviamente è necessario tenere conto anche durante la verifica dei requisiti organizzativi e dell’organizzazione dei processi operativi che il sistema di negoziazione TRD è considerato di piccole dimensioni.
Capoverso 1
Sulla base dell’articolo 73f capoverso 2 LInFi vengono definiti i sistemi di negoziazione TRD considerati di piccole dimensioni. I criteri riportati nella legge sono il volume di transazioni, il volume di depositi da custodire nonché il volume di compensazione e regolamento. I valori soglia si applicano in modo cumulativo. Perché un sistema di negoziazione TRD non venga più considerato piccolo è sufficiente che venga superato uno dei valori soglia.
Dall’analisi del rischio (cfr. art. 73f cpv. 2 LInFi) il volume di depositi da custodire è il criterio più importante. Riprendendo gli attuali valori soglia previsti dalla legislazione sulle banche (art. 1b LBCR) tale limite è stato fissato a 100 milioni di franchi. Il volume di compensazione e regolamento, aspetti ugualmente importanti dal punto di vista del rischio, ma meno prioritari, sono derivati dal volume di depositi da custodire e permettono di fissare valori soglia più elevati. Tuttavia, fino a questo momento non sono ancora state istituite né nel nostro Paese né all’estero strutture che consentano un confronto adeguato con il sistema di negoziazione TRD. Il Consiglio federale, quindi, osserverà gli sviluppi e in caso di necessità adeguerà i valori soglia di cui al capoverso 1.
Capoverso 2
Se viene superato uno dei valori soglia di cui al capoverso 1, il sistema di negoziazione TRD non può più essere considerato piccolo. Il superamento del valore soglia deve essere comunicato alla FINMA entro dieci giorni. Quindi, dopo tale comunicazione, il sistema di negoziazione TRD è tenuto a presentare entro 90 giorni una richiesta di autorizzazione alla FINMA.
17 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 (nota 16), pag. 40.
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