Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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Capoverso 5

Un sistema di negoziazione TRD deve garantire che tutti i valori mobiliari TRD ammessi al commercio vengano trattati in modo equo, efficiente e ordinato. Inoltre deve prendere provvedimenti per verificare che i valori mobiliari TRD da lui ammessi al commercio soddisfino i requisiti per l’ammissione, ovvero quelli stabiliti all’articolo 34 capoversi 1 e 3 OInFi.

Art. 58g Comunicazioni in relazione a determinati valori mobiliari TRD

Capoverso 1

I valori mobiliari TRD possono riferirsi ad altri valori mobiliari. Un emittente, per esempio, può sia quotare le proprie azioni come valori mobiliari su una borsa tradizionale, sia ammettere azioni sotto forma di token come valori mobiliari TRD su un sistema di negoziazione TRD. In questo caso la stessa azione esiste in due diverse forme di cartolarizzazione. Questo parallelismo, però, può influire negativamente sulla capacità di garantire l’integrità del mercato e la sorveglianza del commercio (art. 32 LInFi per le sedi di negoziazione; art. 73b LInFi per i sistemi di negoziazione TRD). Quindi, in tal caso, quale ulteriore misura a sostegno dell’integrità del mercato, i sistemi di negoziazione TRD sono tenuti a notificare tutte le transazioni che riguardano questi valori mobiliari TRD alla sede di negoziazione svizzera dove sono stati ammessi al commercio i valori mobiliari corrispondenti. La sede di negoziazione che riceve tali dati li include nella sorveglianza del mercato ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LInFi.

Capoverso 2

In linea di principio gli stessi valori mobiliari TRD possono essere ammessi al commercio su diversi sistemi di negoziazione TRD. Ai fini di una sorveglianza del mercato funzionante, deve essere garantita non solo la sorveglianza del commercio tra il sistema di negoziazione TRD e le sedi di negoziazione (cpv. 1), ma anche tra diversi sistemi di negoziazione TRD, se hanno ammesso al commercio gli stessi o valori mobiliari TRD tra loro interdipendenti. L’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 2 serve a garantire la trasparenza e l’integrità del mercato; i dati rilevanti devono essere inclusi nella sorveglianza del mercato.

Capoverso 3

I dati comunicati secondo il capoverso 1 alle sedi di negoziazione e quelli comunicati secondo il capoverso 2 ai sistemi di negoziazione TRD devono essere utilizzati esclusivamente per la sorveglianza del commercio.

Capoverso 4

La FINMA può disciplinare i dettagli delle comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

Art. 58h Requisiti minimi relativi a determinati valori mobiliari TRD

Con l’articolo 58g OInFi il Consiglio federale esercita la sua competenza secondo l’articolo 73d capoverso 3 lettera a LInFi e fissa i requisiti minimi per l’ammissione dei valori mobiliari TRD sui sistemi di negoziazione TRD.

Capoverso 1

Affinché i valori mobiliari TRD possano essere ammessi da un sistema di negoziazione TRD, il registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari TRD deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 973d capoverso 2 CO. Per i valori mobiliari TRD che si fondano su diritti valori registrati ai sensi del CO, tali requisiti sono già soddisfatti per ragioni sistematiche (art. 2 lett. bbisn. 1 LInFi in combinato disposto con art. 973d cpv. 2 CO). I valori mobiliari TRD tuttavia possono essere creati anche sulla base di altri diritti valori (art. 2 lett. bbisn. 2 LlnFi), che possono essere sottoposti al diritto estero, per cui l’articolo 973d CO non trova applicazione. Se questi valori mobiliari TRD devono essere introdotti sul mercato finanziario tramite

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