Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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di informare non produce alcuna responsabilità (retta dall’art. 69 LSerFi) per il sistema di negoziazione TRD in merito ai contenuti di questi documenti. Il sistema di negoziazione TRD deve tuttavia garantire che tutti i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi possano accedere semplicemente e in modo illimitato ai documenti.

Ai sensi del capoverso 2 e nel rispetto della trasparenza post-negoziazione, il sistema di negoziazione TRD deve rendere pubblici per i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi le informazioni su altri valori patrimoniali. La disposizione ricalca l’articolo 29 capoverso 2 LInFi e si applica anche ai sistemi di negoziazione TRD per i valori mobiliari TRD (art. 73b lett. c LInFi). Il capoverso 2 ora amplia questa trasparenza post-negoziazione ad altri valori patrimoniali ammessi che non sono valori mobiliari TRD (ad es. token di pagamento).

Il capoverso 3 contiene altri obblighi di informazione del sistema di negoziazione TRD nei confronti dei propri partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi. Il sistema è tenuto a informare tali soggetti su determinati aspetti del registro sul quale si basano i valori mobiliari TRD ammessi, ovvero la governance (ad es. quali processi vengono seguiti per prendere le decisioni circa gli adeguamenti del protocollo, incluso il meccanismo di consenso) e i rischi tecnici. Rientrano in quest’ultimi in particolare i rischi di perdite relativi ai valori mobiliari TRD. Questo obbligo di informare integra l’obbligo stabilito all’articolo 21 LInFi.

Art. 58j Ulteriori requisiti relativi ai servizi nell’ambito della custodia accentrata, della

compensazione o del regolamento

Con l’articolo 58i OInFi il Consiglio federale esercita la sua competenza ai sensi dell’articolo 73e capoverso 2 LInFi. I sistemi di negoziazione TRD possono offrire servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento (cfr. art. 73a cpv. 1 lett. b e c LInFi). Questi sistemi di negoziazione TRD, a livello della loro funzionalità, sono equiparabili ai depositari centrali (art. 61–73 LInFi). Di conseguenza i requisiti previsti per questi sistemi di negoziazione TRD devono orientarsi a quelli per i depositari centrali (art. 73e cpv. 3 LInFi).

Capoverso 1

Nel capoverso 1 viene stabilito che tutti i requisiti previsti per i depositari centrali (ovvero art. 62–73 LInFi e art. 52–58 OInFi) sono applicabili per analogia ai sistemi di negoziazione TRD ai sensi dell’articolo 73a cpv. 1 lettera b o c LInFi. Deroghe specifiche a queste disposizioni vengono poi sancite ai capoversi 2–5.

Capoverso 2

Anche i sistemi di negoziazione TRD devono rispettare i requisiti di segregazione di cui all’articolo 69 LInFi. La segregazione dei valori mobiliari TRD tuttavia può essere effettuata non solo nei sistemi del sistema di negoziazione TRD, ma anche direttamente nel registro elettronico distribuito sul quale si basano i valori mobiliari TRD.

Capoverso 3

Tradizionalmente un depositario centrale consente l’adempimento degli obblighi di pagamento tramite depositi detenuti presso una banca centrale (art. 65 LInFi). Ciò presuppone che il depositario centrale disponga di un conto corrente presso la Banca nazionale svizzera (BNS) e sia ammesso al sistema di pagamento interbancario svizzero Swiss Interbank Clearing (SIC). L’accesso ai conti correnti e al sistema SIC competono secondo la legge sulla Banca nazionale (RS 951.11) alla BNS. Al momento non è possibile dare indicazioni circa la misura in cui un giorno i sistemi di negoziazione TRD potranno avere accesso diretto a un conto corrente della BNS e al sistema SIC. Di conseguenza, il requisito di cui all’articolo 65 capoverso 1 LInFi è stato reso più flessibile per i sistemi di negoziazione TRD, in modo tale che gli obblighi di pagamento possano essere soddisfatti anche coinvolgendo soggetti terzi. Tale soggetto terzo deve in tal caso essere assoggettato alla vigilanza della FINMA.

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