Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

mobiliari tradizionali a una sede di negoziazione. A seguito di questa modifica, nell’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi; RS 950.11) sono state adeguate anche le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative all’obbligo di pubblicare un prospetto. Inoltre, l’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS 956.122) è stata integrata con disposizioni specifiche per il calcolo della tassa di base applicata ai sistemi di negoziazione TRD.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti

4.1.1 Modifiche materiali

4.1.1.1 Modifiche derivanti dal nuovo articolo 242a D-LEF

Art. 34 e 45-54

Gli articoli 45–54 del RUF disciplinano i dettagli per l’affermazione dei diritti di rivendicazione ai sensi dell’articolo 242 LEF. Le disposizioni in materia possono essere applicate in larga misura alla nuova normativa sulla restituzione di beni crittografici. In sostanza, si tratta di integrare il testo del regolamento, che attualmente fa riferimento solo alla rivendicazione ai sensi dell’articolo 242 LEF, in modo che anche la nuova restituzione dei beni crittografici possa essere trattata nella stessa procedura. Per procedere a tali integrazioni, il termine «proprietà» deve essere sostituito da un termine più generale, in quanto la proprietà di valori patrimoniali digitali non è possibile. Nello stesso senso, il termine «oggetto» deve essere sostituito dal termine «bene».

L’articolo 50 chiarisce inoltre che in caso di rivendicazione tardiva, le spese sostenute devono essere pagate dal rivendicante. Questa disposizione corrisponde a quella dell’articolo 251 capoverso 2 LEF.

4.1.1.2 Modifiche derivanti dal nuovo articolo 242b D-LEF

Art. 54a

Il nuovo articolo 242b LEF crea un diritto autonomo nei confronti della massa fallimentare relativamente all’accesso ai dati e alla loro consegna. Nell’ambito della pubblicazione del fallimento, l’amministrazione del fallimento ingiunge ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sulla massa fallimentare d’insinuare all’ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF). Se un terzo presenta una corrispondente richiesta all’amministrazione del fallimento, quest’ultima deve verificare l’esistenza del diritto di accesso o di consegna ed emettere una decisione corrispondente dopo la scadenza del termine di presentazione dell’articolo 232 capoverso 2 numero 2 LEF (art. 54a cpv. 1 AP-RUF). Se ritiene la pretesa infondata, conformemente all’articolo 242b capoverso 2 LEF fissa al richiedente un termine di 20 giorni entro il quale l’azione deve essere promossa dinanzi al giudice.

20 \ COO 8/33