Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito1. Sono quindi state adeguate in modo mirato diverse leggi federali, al fine di perfezionare le condizioni che consentono alla Svizzera di svilupparsi come centro di punta innovativo e sostenibile per le imprese attive nel settore della tecnologia di registro distribuito (TRD, «distributed ledger technology») e blockchain.

Gli adeguamenti decisi dal Parlamento sono elencati qui di seguito:

– Nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è stata introdotta la possibilità della registrazione elettronica di diritti valori qualificati in grado di garantire le funzioni dei titoli di credito. Attraverso questo adeguamento della legislazione sui titoli di credito è stata garantita una base giuridica solida alla negoziazione di diritti tramite registri elettronici. Tale intervento è importante soprattutto perché consente alla Svizzera di affermarsi e continuare a crescere come centro di successo per le imprese attive nel settore della tecnologia TRD. Di conseguenza, nella legislazione sui titoli contabili (LTCo; RS 957.1) sono stati disciplinati i passaggi che riguardano gli adeguamenti della legislazione sui titoli di credito.

– Nella legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) è stata disciplinata esplicitamente a livello giuridico la rivendicazione, in caso di fallimento, dei valori patrimoniali crittografici dalla massa fallimentare e la rivendicazione dei dati. In questo modo si è aumentata la certezza del diritto per gli attori del mercato. Nella legge sulle banche (LBCR; RS 952.0), le disposizioni in materia di insolvenza delle banche sono state armonizzate alle modifiche apportate alla LEF. Inoltre, la cosiddetta «licenza tecnofinanziaria» contenuta nella LBCR (cfr. art. 1b) è stata leggermente estesa per evitare che, sulla base degli adeguamenti apportati al diritto in materia di fallimento di cui sopra, determinati modelli aziendali simili alle banche che si occupano della custodia collettiva di valori patrimoniali crittografici possano sfuggire completamente al controllo della FINMA, anche nel caso in cui custodiscano somme ingenti.

– Nella legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi; RS 958.1) è stata creata una nuova categoria di autorizzazioni per i «sistemi di negoziazione TRD», che possono offrire a operatori del mercato finanziario regolamentati, ma anche a clienti privati, servizi negli ambiti del regolamento, della compensazione e della custodia. In questo modo è stato creato un quadro giuridico più flessibile e adeguato ai nuovi tipi di infrastrutture del mercato finanziario che potrebbero nascere a seguito degli sviluppi della tecnologia. Per tutelare l’integrità della piazza economica e finanziaria, i sistemi di negoziazione TRD soggetti ad autorizzazione sono stati assoggettati anche alla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0).

– Inoltre, in base a un adeguamento della legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), ora è possibile richiedere un’autorizzazione all’esercizio dell’attività di società di intermediazione mobiliare specificatamente per la gestione di un sistema organizzato di negoziazione.

Queste modifiche hanno reso necessari anche adeguamenti in altri atti legislativi sui mercati finanziari (ad es. nella legge sui servizi finanziari [LSerFi; RS 950.0]).

Con la presente ordinanza mantello, quindi, gli adeguamenti legislativi descritti vengono concretizzati a livello di ordinanza del Consiglio federale.

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