Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

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sono previste disposizioni diverse a seconda se il piccolo sistema di negoziazione TRD fornisce servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento (analogamente alle disposizioni di cui all’art. 13 cpv. 1 lett. f e g OInFi). Per i piccoli sistemi di negoziazione TRD che non forniscono questi servizi il capitale minimo è pari a 500 000 franchi o al 50 per cento di quanto stabilito all’articolo 13 capoverso 1 lettera f OInFi. Per i sistemi di negoziazione TRD più complessi, con servizi nell’ambito della custodia, della compensazione o del regolamento, il capitale minimo è pari al 5 per cento dei valori mobiliari custoditi, ma almeno a 500 000 franchi. Un piccolo sistema di negoziazione TRD può conservare al massimo 100 milioni di valori mobiliari TRD (art. 58k cpv. 1 OInFi). Di conseguenza il suo capitale minimo oscilla tra 500 000 franchi e 5 milioni di franchi. Quest’ultimo importo corrisponde nuovamente al capitale minimo stabilito per un sistema di negoziazione TRD non piccolo con gli stessi esatti servizi (art. 13 cpv. 1 lett. g OInFi).

Art. 126, frase introduttiva e lett. d

Il sistema di negoziazione TRD viene inserito nella frase introduttiva e alla lettera d come nuova infrastruttura del mercato finanziario, per garantire un allineamento delle relative disposizioni. Non devono essere fatte distinzioni tra i valori mobiliari ammessi al commercio in borsa e i valori mobiliari TRD ammessi presso un sistema di negoziazione TRD.

Art. 131 cpv. 5bis

L’articolo 131 capoverso 5bisOInFi disciplina il termine transitorio per lo scambio di garanzie per operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni, opzioni su indici o altri derivati su azioni analoghi, come i derivati su panieri di azioni. Conformemente a tale disposizione, il termine transitorio sarebbe scaduto il 4 gennaio 2020. In vista degli sviluppi nell’UE e in virtù dell’articolo 131 capoverso 6 OInFi, la FINMA ha tuttavia prorogato il termine transitorio fino al 4 gennaio 2021 (cfr. Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2019). In considerazione dei continui sviluppi normativi nell’UE relativi a questi requisiti e della verifica generale della LInFI18 annunciata dal Consiglio federale nel 2018, questo termine transitorio deve essere prorogato fino al 1° gennaio 2024 in modo da ottenere una sincronizzazione dei termini con l’articolo 130 capoverso 1 lettera c OInFi.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Le ripercussioni principali risultano direttamente dal progetto di legge e sono presentate nel messaggio del Consiglio federale19. Il progetto di ordinanza contribuisce anch’esso, seppur in misura minore, al miglioramento delle condizioni quadro per le imprese attive nel settore della tecnologia di registro distribuito e per gli investitori generando un potenziale aumento delle entrate fiscali sul lungo termine. Va sottolineato che un contesto propizio all’innovazione può anche avere effetti negativi su imprese e professioni specifiche, ad esempio quando queste ultime diventano obsolete. I Cantoni con un elevato potenziale di innovazione dovrebbero quindi trarre maggiormente vantaggio dal progetto di ordinanza. È probabile che il progetto di ordinanza contribuisca anche a ridurre i rischi finanziari e reputazionali grazie alle nuove disposizioni volte a migliorare la resistenza e l’integrità della piazza finanziaria svizzera.

18 https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-72174.html

19 FF 2020 221, in particolare 305

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