Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 3 cpv. 1 lett. aquater

I sistemi di negoziazione TRD offrono sempre servizi paragonabili a quelli dei sistemi multilaterali di negoziazione. Di conseguenza i sistemi di negoziazione TRD sono imputati all’ambito di vigilanza delle sedi di negoziazione. Si rinuncia a creare un ambito di vigilanza a parte per i sistemi di negoziazione TRD.

Art. 19a cpv. 1 lett. f e g

La LInFi differenzia i sistemi di negoziazione TRD a seconda della loro offerta di servizi (cfr. art. 73a LInFi). Di conseguenza, anche la tassa di base applicata ai sistemi di negoziazione TRD è strutturata in modo diverso: si distingue infatti tra i sistemi di negoziazione TRD che offrono soltanto servizi commerciali (lett. f) e quelli che mettono a disposizione servizi aggiuntivi nell’ambito della custodia, del regolamento e della compensazione (lett. g). Quindi, per motivi di proporzionalità, ai piccoli sistemi di negoziazione TRD cui si fa riferimento nella LInFi (cfr. art. 73f LInFi) vengono applicate tasse inferiori.

La tassa di base dei sistemi di negoziazione TRD è in linea con quella delle sedi di negoziazione (art. 19a cpv. 1 lett. a Oem-FINMA). Per i sistemi di negoziazione TRD che offrono servizi aggiuntivi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettere b o c LInFi sono previste tasse aggiuntive in linea con la tassa di base dei depositari centrali. A differenza delle disposizioni previste per i depositari centrali, però, in questo caso viene effettuata una classificazione in base al totale di bilancio del rispettivo sistema di negoziazione TRD (come all’art. 19a cpv. 1 lett. a). I piccoli sistemi di negoziazione TRD versano una tassa di base ridotta.

Con il sistema di negoziazione TRD è stato introdotto per la prima volta nella LInFi un nuovo tipo di infrastruttura del mercato finanziario, strutturata in modo modulare. Per questo a oggi mancano ancora informazioni sull’effettivo lavoro di vigilanza richiesto alla FINMA per queste nuove infrastrutture del mercato finanziario. Il Consiglio federale seguirà quindi gli sviluppi e, se necessario, in un secondo momento apporterà eventuali adeguamenti necessari al regime di tassazione dei sistemi di negoziazione TRD.

4.7 Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria

Osservazioni generali

Gli adeguamenti dell’OInFi riguardano principalmente l’introduzione del nuovo sistema di negoziazione TRD (cfr. art. 73a LInFi). Il sistema di negoziazione TRD è un’infrastruttura del mercato finanziario per il commercio di valori mobiliari TRD. Aggiuntivamente può offrire servizi nell’ambito della custodia, della compensazione e del regolamento (cfr. art. 73a cpv. 1 lett. b e c LInFi).

La base di partenza per la concretizzazione dei requisiti normativi previsti per i sistemi di negoziazione TRD è data dagli attuali requisiti per le sedi di negoziazione e i depositari centrali. Vengono tuttavia definiti requisiti specifici là dove, alla luce di considerazioni di tipo tecnologico, le attuali disposizioni per le sedi di negoziazione o i depositari centrali non abbiano senso, o per altri motivi sia opportuno prevedere delle deroghe, ad esempio perché un sistema di negoziazione TRD, al contrario delle sedi di negoziazione e dei depositari centrali, consente anche la partecipazione di persone fisiche.

In tutti i casi in cui risulta appropriato, quindi, viene fatto riferimento alle disposizioni in vigore. Tuttavia, i rimandi fatti «per analogia» (ad es. nell’art. 58a OInFi) sottendono che la terminologia contenuta nelle disposizioni di destinazione deve essere interpretata in senso lato in riferimento ai sistemi di negoziazione TRD o ai valori mobiliari TRD. In altre parole, i rimandi per analogia devono riferirsi ai necessari adeguamenti terminologici, ma non al contenuto. Quindi,

20 \ COO 18/33