Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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negoziazione TRD che non opera a titolo professionale e non è soggetto all’obbligo di autorizzazione secondo la LInFi, a seconda dei servizi che offre concretamente può essere comunque sottoposto alla LRD (cfr. art. 2 cpv. 3 LRD).
La definizione di «attività a carattere professionale» si basa sull’articolo 19 OIsFi. Il carattere professionale dell’attività viene stabilito in base al ricavo lordo, al numero di controparti con relazioni d’affari basate su un sistema di negoziazione TRD o alla facoltà di disporre di valori mobiliari TRD di terzi. In deroga all’articolo 19 capoverso 1 lettera b OIsFi, il limite di 20 partecipanti si applica soltanto ai partecipanti non assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi. Se un sistema di negoziazione TRD ammette partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettere a–d LInFi, viene in ogni caso considerato un sistema gestito a titolo professionale.
Il capoverso 2 disciplina i casi in cui un sistema di negoziazione TRD gestito non a titolo professionale supera uno dei valori soglia stabiliti al capoverso 1 e, di conseguenza, deve ottenere un’autorizzazione secondo la LInFi. In questo caso il sistema è tenuto a inoltrare la richiesta di autorizzazione alla FINMA entro 30 giorni. Durante la fase di elaborazione della domanda, il sistema può proseguire la propria attività nella misura e fin quando la FINMA non lo vieta. Se la finalità di tutela della LInFi lo impone, la FINMA può vietare al richiedente di esercitare le attività riservate al sistema di negoziazione TRD (cpv. 3). Questa disposizione corrisponde al principio sancito all’articolo 6 capoverso 4 OBCR.
Art. 58c Validità di determinati requisiti stabiliti per le sedi di negoziazione
I sistemi di negoziazione TRD offrono sempre servizi relativi a valori mobiliari TRD. Di conseguenza, funzionano in modo simile alle sedi di negoziazione. L’articolo 58c capoverso 1 stabilisce dunque che determinate disposizioni dell’OInFi relative alle sedi di negoziazione vengano applicate per analogia, quindi senza modifiche sostanziali, anche ai sistemi di negoziazione TRD (art. 24–32 e 35 OInFi). Nel rimando non sono invece citate le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 OInFi relative all’ammissione di valori mobiliari. Al riguardo l’OInFi contiene specifiche disposizioni per i sistemi di negoziazione TRD e i valori mobiliari TRD. Per la possibilità di correggere transazioni è prevista una norma specifica (cpv. 2).
Art. 58d Obbligo di registrazione e di comunicazione
Per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD valgono gli stessi obblighi di registrazione e di comunicazione previsti per i partecipanti alle sedi di negoziazione (art. 73c cpv. 3 LInFi). Gli obblighi di questo tipo sono indicati per gli assoggettati alla legislazione sui mercati finanziari o per gli operatori del mercato finanziario che operano ad altro titolo in modo professionale (ad es. BNS, BRI). Per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD il capoverso 2 di conseguenza rimanda alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 OInFi. Questi obblighi tuttavia non possono essere facilmente trasferiti ai clienti privati se partecipano a un sistema di negoziazione TRD. All’articolo 58d OInFi il Consiglio federale ricorre alle proprie facoltà per dispensare i partecipanti secondo l’articolo 73c capoverso 1 lettera e LInFi dall’obbligo di registrazione e di comunicazione (art. 38 e 39 LInFi). Le transazioni di questi partecipanti, tuttavia, sono comunque sottoposte agli obblighi di documentazione e conservazione previsti per i sistemi di negoziazione TRD conformemente all’articolo 19 LInFi. In questo contesto il sistema di negoziazione TRD, ad esempio, fisserà anche ampi obblighi di informazione e di documentazione nel rapporto contrattuale tra il sistema di negoziazione TRD e i suoi clienti, anche con l’obiettivo di ottemperare ai propri requisiti normativi. Va anche tenuto conto degli obblighi in capo al sistema di negoziazione TRD secondo l’articolo 58g capoversi 1 e 2 OInFi.
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