Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/59: Ordinanza sulle disposizioni d'esecuzione concernenti la legge federale sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registri elettronici distribuiti · 33 pagine
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4.4 Ordinanza sugli istituti finanziari
Modifica di termini
Per garantire innanzitutto la trasparenza del mercato (e in particolare per evitare abusi di mercato), gli obblighi di registrazione e di comunicazione imposti alle società di intermediazione mobiliare ora saranno applicati anche per i valori mobiliari TRD ammessi per il commercio a un sistema di negoziazione TRD nonché per i derivati di questi valori mobiliari TRD. Negli articoli 74 e 75 OIsFi, quindi, il termine «sede di negoziazione» verrà integrato con «sistema di negoziazione TRD». Come già indicato, ai sensi della LInFi il termine «valori mobiliari» include anche i valori mobiliari TRD (cfr. art. 2 lett. bbisLInFi).
Art. 24 cpv. 1
La disposizione viene precisata in modo tale che i gestori patrimoniali possano ora custodire i beni loro affidati per la gestione non solo presso una banca o una società di intermediazione mobiliare, ma anche presso un sistema di negoziazione TRD. Tuttavia, continuerà a rimanere esclusa la custodia presso un istituto ai sensi dell’articolo 1b LBCR, ossia presso un istituto titolare di una cosiddetta «autorizzazione tecnofinanziaria». I requisiti normativi posti a un tale istituto non sono paragonabili a quelli applicati a banche, società di intermediazione mobiliare o sistemi di negoziazione TRD.
Art. 70a Fondi propri computabili
Il Consiglio federale deve stabilire l’ammontare dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare (art. 46 cpv. 3 LIsFi). Mentre secondo il diritto vigente per le società di intermediazione mobiliare che tengono conti valgono tutte le disposizioni dell’OFoP (art. 70 cpv. 4 OIsFi), per quelle che non tengono conti i requisiti relativi ai fondi propri al momento sono disciplinati solo in parte: all’articolo 70 capoversi 1–3 OIsFi vengono stabiliti l’ammontare e i metodi per il calcolo dei fondi propri minimi, ma mancano disposizioni sulla computabilità di tali fondi. Tali lacune saranno colmate dal nuovo articolo 70a OIsFi. Le regole proposte per la computabilità dei fondi propri delle società di intermediazione mobiliare che non tengono conti ricalcano le disposizioni consolidate dell’OFoP, ma sono formulate in modo decisamente più snello e quindi di più facile applicazione.
Continueranno a essere computabili come fondi propri il capitale sociale versato e, nel caso delle società di persone, anche gli strumenti di capitale alternativi (cfr. attuale art. 69 cpv. 1–3 OIsFi e art. 21 cpv. 1 lett. a e art. 25 OFoP). Dal punto di vista pratico, però, possono essere computabili come fondi propri anche altri fondi, come le riserve palesi (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b OFoP), un utile riportato (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. d OFoP) o un utile trimestrale con una detrazione del 30 per cento. Attraverso questa computabilità estesa è possibile evitare, in particolare, di dover aumentare il capitale sociale (pari almeno a 1,5 mio. fr.) nel caso vi sia un aumento dei requisiti relativi ai fondi propri. Tuttavia dai fondi propri computabili dovranno essere dedotti eventuali perdite riportate e una perdita dell’esercizio corrente (cfr. art. 32 lett. a OFoP), il valore di eventuali partecipazioni nel quadro del calcolo per il singolo istituto, l’avviamento («goodwill») e i valori immateriali (cfr. art. 32 lett. c OFoP) nonché le attività fiscali differite (cfr. art. 32 lett. d OFoP). La deduzione delle partecipazioni a livello di singolo istituto è richiesta per motivi prudenziali. Tuttavia, è stato deciso consapevolmente di rinunciare a tutte le altre deduzioni previste dall’OFoP. Per le società di intermediazione mobiliare che non detengono conti la loro materialità sembra essere secondaria.
Inoltre potranno essere computabili come capitale aggiuntivo i prestiti postergati che sono rimborsabili solo con il consenso della FINMA (senza la clausola di «point of non viability» [PONV], senza disposizioni sull’ammortamento). Gli importi sono computabili solo fino al 40 per cento dell’ammontare del capitale in grado di assorbire le perdite che supera gli 1,5 milioni di franchi (capitale minimo secondo l’art. 69 cpv. 1 OIsFi). Questa percentuale del 40 per cento ricalca
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