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Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

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imprese e autorità è direttamente proporzionale al numero di prestazioni delle autorità offerte. Allo stesso tempo, la piattaforma implica un notevole beneficio indiretto, in quanto imprime un impulso alla digitalizzazione e, in particolare, ai servizi di e-government.

3.2 Attuazione

Attuazione prevista

Una concretizzazione a livello di ordinanza è necessaria solamente per le disposizioni relative alla piattaforma elettronica centralizzata. Conformemente all’articolo 8 capoverso 4 dell’avamprogetto, il Consiglio federale deve obbligare le autorità e altri servizi a utilizzare la piattaforma alle condizioni di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 3 dell’avamprogetto di legge federale del …46 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (di seguito «AP-LMeCA», dove «AP» sta per avamprogetto). Conformemente all’articolo 14 AP-LMeCA, il Consiglio federale può inoltre concedere eccezioni agli obblighi di utilizzare la piattaforma e di applicare gli standard tecnici.

Il Consiglio federale dovrà modificare le direttive AIR per attuare le disposizioni previste nell’avamprogetto (p. es. nessun valore soglia per la stima quantitativa dei costi normativi).

Esame dell’attuabilità nella procedura preparlamentare

L’attuabilità dell’avamprogetto è stata esaminata nel quadro dell’AIR affidata a una società esterna47. Lo studio giunge alla conclusione che, nella pratica, è possibile quantificare i costi normativi solo fino a un certo punto, il che limita anche la validità dei risultati del monitoraggio previsto. Per quanto riguarda i principi di regolamentazione, potrebbero inoltre affiorare problemi interpretativi in caso di riferimento a basi legali già in vigore (p. es. applicazione del nuovo diritto o del diritto anteriore). Non vi è però motivo di mettere in discussione l’attuabilità delle singole misure.

Valutazione dell’esecuzione

L’articolo 9 dell’avamprogetto obbliga il Consiglio federale, al più tardi entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge, a verificarne il contenuto e l’esecuzione in termini di necessità, utilità allo scopo, efficacia ed economicità. Il risultato della valutazione sarà espresso in un rapporto del Consiglio federale al Parlamento, nel quale potranno essere avanzate anche proposte di modifica della legge.

4 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Principi di regolamentazione

I principi di regolamentazione esposti nel presente articolo fungono da linee guida e ausilio nell’ottica di dar vita a una regolamentazione efficiente in termini economici e quindi quanto meno gravosa possibile. Tali principi vanno osservati in sede di elaborazione di nuovi atti legislativi e di definizione delle modalità di esecuzione, nonché di valutazione e di attuazione del diritto vigente.

I principi di regolamentazione permettono inoltre di disporre della flessibilità necessaria per tenere conto, nei singoli casi, delle specificità delle varie regolamentazioni. È ammissibile derogare a tali principi, in particolare se sono in contrasto con lo scopo di una regolamentazione. L’applicabilità dei principi è limitata, soprattutto nei settori in cui l’organizzazione del mercato è disciplinata dalla Costituzione (v. commenti al cpv. 1 lett. d). Occorre inoltre tenere conto di possibili conflitti di obiettivi tra i singoli principi o rispetto ad altri interessi pubblici.

Va da sé che gli obblighi che derivano dai principi sono formulati in termini generici e astratti. In virtù del diritto vigente alcune unità dell’Amministrazione federale devono già ottemperare a requisiti normativi equivalenti, più dettagliati o persino più severi, nonché a requisiti relativi alle stime dei costi normativi e alla valutazione degli atti legislativi vigenti. Queste disposizioni legali, che in genere si applicano a settori economici o ambiti specifici, conservano la propria validità e hanno la precedenza sui principi di cui all’articolo 1. Ciò vale per esempio per l’articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 199548 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), per l’articolo 7 della legge del 5 ottobre 199049 sui sussidi (LSu) o per l’articolo 7 della legge del 22 giugno 200750 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e le sue disposizioni di esecuzione51.

Capoverso 1

Il capoverso 1 comprende principi di regolamentazione per l’elaborazione di atti legislativi della Confederazione. Fa riferimento a principi economici generali. Il campo di applicazione è deliberatamente formulato in maniera ampia. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200252 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Lettera a

46 La documentazione relativa alla procedura di consultazione è disponibile all’indirizzo www.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF. Nel presente rapporto, i riferimenti all’AP-LMeCA si riferiscono al testo di legge e al rapporto esplicativo così come posti in consultazione.

47 Ecoplan (2021), Auswirkungen des Unternehmensentlastungsgesetzes und der Regulierungsbremse (non disponibile in italiano).

48 RS 946.51

49 RS 616.1

50 RS 956.1

51 Le disposizioni di esecuzione disciplinano, tra le varie cose, le modalità di applicazione dei principi della regolamentazione e stabiliscono come devono essere considerati gli aspetti della proporzionalità, della differenziazione e degli standard internazionali nell’attività di regolamentazione. V. Consiglio federale (2019), Il Consiglio federale adotta la nuova ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, comunicato stampa del Consiglio federale del 13 dicembre, www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-77531.html.

52 RS 171.10