Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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di standard. Per l’elaborazione delle disposizioni necessarie alla standardizzazione ai sensi dell’articolo 13 AP- LMeCA, la SECO mira a una stretta collaborazione con ADS e vuole pertanto coinvolgere Cantoni e Comuni.
Le prestazioni delle autorità cantonali e comunali che non sono fornite in esecuzione del diritto federale non soggiacciono all’obbligo di utilizzo della piattaforma centralizzata regolato dall’articolo 8 capoverso 4 e agli standard definiti; non vi soggiacciono nemmeno nei casi in cui ciò non sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12 capoverso 2 AP-LMeCA, la SECO può però mettere a disposizione dei Cantoni e dei Comuni la piattaforma centralizzata per espletare dette prestazioni delle autorità e adempiere così i propri compiti. Ciò permette di offrire sulla piattaforma centralizzata anche prestazioni delle autorità cantonali e comunali che sono indirizzate alle imprese e non sono fornite in esecuzione del diritto federale. Per esempio, in questo modo le aziende potrebbero accedere alle procedure per le licenze di costruzione. Oltre ai Cantoni e ai Comuni, possono beneficiare di questa offerta della Confederazione le organizzazioni esterne all’amministrazione cantonale incaricate dell’adempimento di compiti cantonali. Se gli oneri aggiuntivi legati all’integrazione dei compiti cantonali e comunali nella piattaforma centralizzata sono minimi, i costi di cui all’articolo 8 capoverso 4 lettera b possono essere coperti totalmente dalla Confederazione. Da un lato, le entrate generate non sarebbero infatti rapportabili con gli oneri di coordinamento e di incasso sostenuti dalla Confederazione; dall’altro, l’ampia offerta disponibile sulla piattaforma elettronica centralizzata rappresenta un grande valore aggiunto per le imprese ed è in linea con le finalità. In caso di significativi oneri aggiuntivi per i compiti cantonali e comunali, sulla base dell’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA, i Cantoni versano un contributo ai costi corrispondente all’utilizzo delle prestazioni elettroniche delle autorità nel quadro della piattaforma centralizzata. Il Consiglio federale regola il calcolo del contributo.
In casi giustificati, conformemente all’articolo 14 AP-LMeCA, il Consiglio federale può inoltre escludere alcune organizzazioni e persone esterne dall’obbligo di utilizzo della piattaforma centralizzata o di applicazione di standard tecnici. In particolare, un’eccezione può essere giustificata da un numero particolarmente esiguo di imprese coinvolte o di transazioni annue di una prestazione delle autorità, alla luce di un insufficiente rapporto costi-benefici. Un’eccezione può inoltre essere concessa anche se, per esempio, un’organizzazione o persona esterna strettamente interconnessa con uffici stranieri o con organizzazioni internazionali riscontra all’estero esigenze particolari nell’ambito della digitalizzazione e dell’e-government che sarebbero disattese con l’utilizzo della piattaforma centralizzata. La concessione delle eccezioni può essere richiesta alla SECO da organizzazioni e persone esterne o dalle pertinenti autorità di vigilanza e di regolazione. Il DEFR (SECO) sottomette la richiesta al Consiglio federale.
La base per la determinazione delle prestazioni delle autorità soggiacenti all’obbligo è l’inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 dell’associazione eCH (www.ech.ch)68. Nelle disposizioni esecutive saranno fissati il periodo per l’attuazione di quanto sancito al presente capoverso (periodo transitorio)69 nonché i termini di introduzione70 per le nuove prestazioni elettroniche delle autorità in esecuzione del diritto federale. Al momento opportuno, la SECO informerà sulle disposizioni le autorità interessate e, dopo la loro consultazione, prevederà un calendario adeguato per l’integrazione delle prestazioni delle autorità.
Capoverso 5
Secondo il capoverso 5, la piattaforma centralizzata tratta i dati di persone fisiche [dopo l’entrata in vigore della nuova LPD: e di persone giuridiche], tra cui dati particolarmente sensibili, che sono necessari per erogare le funzioni di cui al capoverso 3 per le prestazioni delle autorità. Le disposizioni speciali valide per le prestazioni delle autorità offerte sulla piattaforma centralizzata si applicano a complemento del capoverso 5. Con la base legale del capoverso 5, nel caso di esecuzione del diritto federale, non sarà più necessario fare ricorso ad accordi in materia di protezione dei dati tra la SECO e le autorità competenti: da un lato, infatti, la presente legge fornisce a chi dispone della piattaforma centralizzata una base legale per elaborare i dati in questione; dall’altro, le disposizioni speciali disciplinano l’elaborazione dei dati da parte dell’autorità competente. Con il capoverso 5, non sono altresì necessari complementi alle disposizioni speciali federali che diano alla piattaforma centralizzata il diritto di procedere alla necessaria elaborazione dei dati.
L’accesso ai dati di un’impresa e ai suoi contatti con le autorità è consentito unicamente al personale dell’impresa stessa debitamente autorizzato. I dati conservati sulla piattaforma sono sotto il controllo esclusivo dell’impresa. Le autorità ricevono esclusivamente i dati rilasciati o inviati dall’impresa.
La SECO o un fornitore di servizi ai sensi dell’OTDI da essa incaricato dispone del numero minimo di accessi necessario da un punto di vista tecnico per garantire il funzionamento della piattaforma. I diritti di accesso, compresi l’accesso dei tecnici e i dettagli sulla protezione dei dati, sono disciplinati nell’ordinanza del Consiglio federale. Quest’ultima regola, per esempio, le disposizioni in materia di aggiornamento del Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati, la definizione e la valutazione dei principali processi dei sistemi informatici o la messa in sicurezza dell’accesso alle banche dati.
Articolo 9 Valutazione
Capoverso 1
A causa del loro effetto indiretto, al momento è molto difficile stimare l’efficacia delle misure disciplinate nella legge, che dipenderà fortemente dall’effettiva possibilità di ottenere sgravi efficaci dalle misure introdotte. La necessità, l’utilità allo scopo, l’efficacia e l’economicità dell’intera legge e della sua esecuzione saranno pertanto valutate al più tardi dopo dieci anni.
68 L’inventario delle prestazioni è pubblicato sul sito www.ech.ch/de (non disponibile in italiano). L’all. 7.2 fornisce ulteriori spiegazioni sull’inventario delle prestazioni e una stima approssimativa della quantità di prestazioni.
69 Il periodo transitorio indica il lasso di tempo successivo all’entrata in vigore di questa legge, nonché dell’ordinanza e della direttiva, entro il quale le prestazioni delle autorità disponibili elettronicamente e soggiacenti all’obbligo di cui all’art. 8 cpv. 4 devono essere accessibili sulla piattaforma centralizzata. Una delle basi per la determinazione del periodo transitorio è l’inventario delle prestazioni delle autorità per imprese in esecuzione del diritto federale (v. spiegazioni all. 7.2).
70 I termini di introduzione indicano il periodo che inizia quando l’autorità competente rende disponibile elettronicamente per la prima volta una sua prestazione e termina quando tale prestazione deve essere accessibile sulla piattaforma centralizzata. Si applicano indipendentemente dal periodo transitorio.