Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

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imputabili a nuove regolamentazioni sia a quelli derivanti da regolamentazioni vigenti. In futuro occorrerà identificare il potenziale di sgravio in modo sistematico. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione, inoltre, celano un notevole potenziale per lo sgravio amministrativo, ragion per cui verranno sfruttate meglio. Le misure sono descritte in maniera dettagliata nel capitolo 3.

Per contro, l’ipotesi di iscrivere nella legge un cosiddetto obiettivo di riduzione è stata vagliata e respinta. Tale ipotesi prevedeva, per esempio, di incaricare il Consiglio federale di fissare un obiettivo quantitativo di riduzione dei costi normativi cui le imprese devono far fronte per effetto delle regolamentazioni vigenti. Nel valutare misure di sgravio concrete, soppesare i costi e i benefici e stabilire le priorità politiche non soltanto è plausibile, ma anche strettamente necessario. Le riduzioni dei costi normativi dovrebbero sempre essere raffrontate alle ripercussioni economiche. Se così non fosse, la pressione esercitata sulle istituzioni per ridurre lo sgravio potrebbe portare a misure di sgravio inefficienti. Uno svantaggio considerevole dell’obiettivo di riduzione è rappresentato dal grande carico di lavoro legato all’analisi approfondita delle regolamentazioni vigenti che si renderebbe necessaria per stabilire un obiettivo di riduzione adeguato. In generale, si potrebbe supporre che anche la ripartizione degli obiettivi parziali tra i vari uffici potrebbe rappresentare un ostacolo supplementare, poiché è difficile immaginare una suddivisione secondo una chiave di ripartizione oggettiva. Per tutti questi motivi, l’obiettivo di riduzione non è stato preso in considerazione nell’avamprogetto proposto.

Il progetto di legge non prevede nemmeno l’istituzione di un organo di controllo indipendente incaricato di esaminare l’AIR o le stime dei costi delle nuove regolamentazioni al fine di migliorare la qualità delle analisi d’impatto e renderle più complete. Nel quadro dei lavori in adempimento delle mozioni 15.3400 Vogler e 15.3445 Gruppo liberale radicale, il Consiglio federale aveva già vagliato l’ipotesi di istituire un organo di questo tipo, ma aveva bocciato l’idea per motivi di costi ed efficienza. Il 9 dicembre 2020 il Parlamento aveva tolto dal ruolo entrambe le mozioni. Come già anticipato, però, seppur momentaneamente sospesa, resta sul tavolo l’iniziativa parlamentare 19.402 della CET-S, che invoca anch’essa l’istituzione di un simile organo.

Nel rapporto sul freno alla regolamentazione redatto in adempimento del postulato 15.3421 Caroni, il Consiglio federale ha inoltre preso in esame vari approcci per porre un freno all’onere normativo17. Si è detto contrario a meccanismi rigidi, come la regola «one in, one out»18, poiché non permettono una valutazione di costi e benefici. Anche il Parlamento ha respinto le mozioni 16.3543 e 18.3061 Martullo che chiedevano l’introduzione della regola «one in, two out».

Iscrivere l’AIR nella legge sullo sgravio delle imprese non sembra opportuno, in quanto le direttive al riguardo sono state precisate e rese più vincolanti solo di recente. L’AIR presuppone inoltre una comprensione più ampia e un’analisi economica dei costi e dei benefici; potrebbe pertanto entrare in conflitto con l’obiettivo del progetto di legge, che è quello di porre l’accento sulle imprese.

Anche se sull’onere normativo che grava sulle imprese influiscono le regolamentazioni in materia a tutti i livelli federali, il presente avamprogetto riguarda sostanzialmente solo l’attività normativa della Confederazione. Le leggi cantonali sullo sgravio delle imprese citate come esempi nella mozione possono fungere solo in maniera limitata da base per una legge federale, poiché in parte contengono strumenti già esistenti a livello federale (p. es. AIR). Le disposizioni legali dei Cantoni di Zurigo e Basilea Campagna stabiliscono, tra le varie cose, l’obbligo di limitare il numero di organi amministrativi a cui rivolgersi o di promuovere le pratiche amministrative elettroniche. Prevedono inoltre l’obbligo di realizzare AIR, la definizione dei compiti di un organo di informazione e coordinamento per le imprese e l’obbligo di esaminare la possibilità di snellire il diritto vigente (Zurigo). Le costituzioni cantonali di almeno altri tre Cantoni (Grigioni19, Argovia20 e Soletta21) contemplano un obbligo generale di ridurre gli oneri amministrativi.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202022 sul programma di legislatura 2019–2023 e nel decreto federale del 21 settembre 202023 sul programma di legislatura 2019–2023. In virtù dell’obiettivo 3 del messaggio sul programma di legislatura 2019–2023, la Svizzera provvede, tra le varie cose, a condizioni generali economiche il più possibile stabili nonché che promuovano l’innovazione nell’era digitale. Nel messaggio, la legge sullo sgravio delle imprese è presentata come una delle misure volte a raggiungere questo obiettivo.

Rapporto con il piano finanziario

L’oggetto è presentato nel Preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2021–2023 e nel Preventivo 2021 con PICF 2022–2024 tra i progetti della SECO (volume 2B).

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

L’implementazione rapida e capillare della piattaforma elettronica centralizzata fa parte della Strategia del Consiglio federale per una Svizzera digitale24 e della Strategia di e-government Svizzera di Confederazione, Cantoni e Comuni.

1.4 Interventi parlamentari

Con il presente avamprogetto viene attuata la mozione 16.3388 Sollberger «Progetto di legge federale per ridurre la densità normativa e agevolare lo sgravio amministrativo delle imprese».

17 Consiglio federale (2018), Regulierungsbremse: Möglichkeiten und Grenzen unterschiedlicher Ansätze und Modelle, www.parlament.ch > 15.3421 > Rapporto in adempimento dell’intervento parlamentare (non disponibile in italiano).

18 Nel quadro della regola «one in, one out» i nuovi oneri normativi devono essere compensati riducendo quelli già esistenti.

19 Art. 84 cpv. 4 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003 (RS 131.226).

20 Art. 50 cpv. 2bis della Costituzione del Cantone di Argovia del 25 giugno 1980 (RS 131.227).

21 Art. 121 cpv. 5 della Costituzione del Cantone di Soletta dell’8 giugno 1986 (RS 131.221).

22 FF 2020 1565

23 FF 2020 7365

24 FF 2020 6649