Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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5.6 Altre ripercussioni
Una migliore consapevolezza dell’efficienza della regolamentazione e dei costi normativi potrebbe comportare ripercussioni di varia natura per i contenuti dei progetti futuri. Ci si può aspettare che la maggiore trasparenza durante l’elaborazione del progetto migliori la qualità globale del prodotto finito. Contestualmente è possibile che, concentrandosi maggiormente sulle imprese, siano elaborati progetti con benefici minori o costi maggiori per altri attori. In ogni caso, la maggiore trasparenza farà sì che i decisori soppeseranno in maniera approfondita gli interessi in gioco e potranno basare le proprie decisioni su informazioni più affidabili.
Secondo gli attori interpellati nel quadro dell’AIR, i dati sugli oneri normativi sono già presi in considerazione nelle commissioni parlamentari. Si presuppone comunque che per i progetti con un onere normativo relativamente modesto, tra cui la maggior parte di quelli che ora soggiacciono all’obbligo di quantificare l’onere normativo, questi dati incidano in maniera limitata sul processo decisionale all’interno delle commissioni e delle camere del Parlamento. Secondo le stime realizzate nel quadro dell’AIR e quelle degli attori dell’Amministrazione federale interpellati, il valore aggiunto per i membri del Parlamento rispetto ai dati qualitativi disponibili attualmente per questi progetti sarebbe relativamente basso.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Basi giuridiche
Nell’ambito delle loro competenze la Confederazione e i Cantoni provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata (art. 94 cpv. 3 Cost.). La Confederazione può espletare questo incarico costituzionale riducendo, nel quadro dei suoi compiti di regolamentazione e di esecuzione, i costi normativi che gravano sulle imprese. In virtù dei principi di regolamentazione previsti dalla legge sullo sgravio delle imprese e degli obblighi di verifica, di monitoraggio e di valutazione, gli uffici federali competenti saranno tenuti ad attuare lo sgravio auspicato; la piattaforma elettronica centralizzata, strumento pensato per gestire i contatti tra le imprese e le autorità, persegue lo stesso obiettivo. Il progetto di legge si fonda quindi su una competenza intrinseca della Confederazione. Tale competenza intrinseca viene presunta quando la regolamentazione di una materia è essenzialmente di competenza della Confederazione, motivo per cui in questo contesto viene anche definita competenza in virtù della struttura federale dello Stato. Nell’ingresso del progetto di legge, l’articolo 173 capoverso 2 Cost. è la base costituzionale menzionata per fare riferimento a tale competenza intrinseca.
Compatibilità con i diritti fondamentali
La legge sullo sgravio delle imprese è fondamentalmente rivolta alle unità dell’Amministrazione federale e non costituisce alcun diritto od obbligo di privati nei confronti dello Stato. È compatibile con i diritti fondamentali.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Non crea alcun conflitto con gli impegni internazionali esistenti e non vengono recepite regole di diritto internazionale.
6.3 Forma dell’atto
Il presente progetto assume la forma di una legge federale, considerato che si tratta di importanti disposizioni legali; è rivolto alle unità dell’Amministrazione federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto di legge è compatibile con il principio di sussidiarietà; è rivolto alle unità dell’Amministrazione federale e riguarda esclusivamente l’ambito di competenza della Confederazione, senza toccare quello dei Cantoni.
È garantito anche il principio dell’equivalenza fiscale.
6.6 Delega di competenze legislative
Le convenzioni di cui all’articolo 5 AP-LMeCA potrebbero invece contenere competenze legislative, in quanto nel quadro di una convenzione può essere disciplinato il diritto applicabile (art. 5 cpv. 2 lett. d AP-LMeCA). La disposizione concernente la delega di compiti inerenti all’attività amministrativa ausiliaria ha inoltre carattere normativo. L’articolo 9 capoverso 1 AP-LMeCA conferisce al Consiglio federale la competenza di delegare questi compiti mediante un’ordinanza o una convenzione e quindi di disciplinare in particolare il diritto applicabile e altri contenuti normativi. Infine, l’articolo 12 capoverso 4 AP-LMeCA abilita il Consiglio federale a determinare il calcolo del contributo dei Cantoni ai costi di gestione dei servizi elettronici delle autorità.
Il progetto di legge non prevede nessun’altra delega di competenze legislative.