Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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Con il capoverso 3 si intende conferire ai Cantoni la facoltà di proporre temi per gli studi settoriali. In questo modo si tiene conto della natura dell’onere normativo causato dalle regolamentazioni non solo nell’ambito di competenza della Confederazione, ma a tutti i livelli federali; tanto più che, spesso, i Cantoni sono incaricati di attuare il diritto federale e, pertanto, ben posizionati per osservare l’impatto di quest’ultimo sui costi.
Capoverso 4
Ogni anno il Consiglio federale fa realizzare da tre a cinque studi settoriali; il margine nello stabilire quanti studi settoriali realizzare permette di adeguare il loro numero in funzione della portata degli studi previsti.
Il Consiglio federale sceglie i temi degli studi settoriali. In virtù del meccanismo di verifica dell’efficacia (art. 170 Cost.), gli studi settoriali previsti rientrano negli obiettivi dello stesso Consiglio federale. Conformemente all’articolo 144 capoverso 1 LParl, il Consiglio federale deve comunicare al Parlamento gli obiettivi prefissati. In questo modo, il Parlamento è informato per tempo degli studi previsti. Quest’ultimo ha a disposizione vari strumenti per discutere e proporre i focus tematici che vorrebbe fossero oggetto di tali studi; focus tematici, questi, che possono anche essere definiti nel programma di legislatura.
Articolo 6 Studi settoriali: Realizzazione, finanziamento e pubblicazione
Capoverso 1
In virtù delle competenze tecniche a disposizione, la realizzazione degli studi settoriali compete al dipartimento responsabile del rispettivo tema. La SECO fornisce ai dipartimenti in questione il sostegno necessario per l’espletamento di tale compito.
Capoverso 2
Per garantire che le valutazioni siano il più indipendenti possibile, in linea di massima gli studi settoriali devono essere affidati esternamente all’Amministrazione federale. Qualora uno studio settoriale venisse realizzato internamente, occorre prima darne motivazione al Consiglio federale.
Capoverso 3
Sulla base di una proposta presentatagli dal dipartimento responsabile, il Consiglio federale decide in merito all’attuazione dello studio settoriale, vale a dire alla procedura da adottare per quanto riguarda le misure proposte concretamente. Pertanto, le misure elaborate nel quadro di studi affidati esternamente possono dapprima essere discusse anche internamente e in seguito sottoposte al Consiglio federale affinché questo prenda una decisione.
Capoverso 4
Una volta portati a termine, gli studi settoriali devono essere pubblicati dall’ufficio responsabile. L’obbligo di pubblicazione è garanzia di trasparenza circa le possibilità di sgravio e alimenta il dibattito pubblico sulla riduzione dell’onere normativo a carico delle imprese.
Capoverso 5
Le basi metodologiche sono fondamentali per garantire che gli studi settoriali siano effettuati in maniera ordinata e con l’intento di semplificare i lavori nel quadro degli studi stessi. Sono messe a disposizione dal DEFR e fungono da raccomandazione, come una sorta di standard minimi. A seconda dell’ambito tematico e della regolamentazione è comunque possibile rivedere la metodologia.
Articolo 7 Rapporto del Consiglio federale all’attenzione dell’Assemblea federale
Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone al Parlamento un rapporto che presenta i lavori realizzati per sgravare le imprese. Questo incarico permette di inserire i risultati degli studi settoriali nel dibattito politico e favorisce l’attuazione delle misure di sgravio.
Articolo 8
Capoverso 1
Con il capoverso 1 si incarica la SECO di disporre di una piattaforma elettronica centralizzata per la gestione dei contatti tra imprese e autorità. Il campo di applicazione corrisponde all’articolo 2 AP-LMeCA. In virtù della sua autonomia organizzativa, il Consiglio federale può affidare la competenza della piattaforma anche a un’altra unità amministrativa conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 21 marzo 199765 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA). Conformemente all’articolo 8 dell’ordinanza del 25 novembre 202066 sulla trasformazione digitale e l’informatica (OTDI), la gestione tecnica della piattaforma non è garantita direttamente dalla SECO, bensì da un fornitore interno. Attualmente, il centro di servizi informatici del DEFR (Information Service Center DEFR ISCeco) è competente per la gestione della piattaforma elettronica centralizzata. Per quanto riguarda la delega di compiti si applica inoltre l’articolo 9 AP-LMeCA. Conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera a AP-LMeCA, per l’esecuzione di procedure di appalto secondo le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici è possibile, per esempio, delegare compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale e delle quali la Confederazione detiene partecipazioni.
La SECO garantisce la preparazione, la pianificazione e l’allestimento della piattaforma; è responsabile di svilupparla in funzione delle necessità e di definirne i principi gestionali. Richiede le risorse di cui necessita, procede agli acquisti necessari, può impartire istruzioni tecniche, commissiona studi in collaborazione con le autorità competenti e aiuta le autorità nel rendere accessibili le loro prestazioni sulla stessa piattaforma. Ha inoltre facoltà di controllare il rispetto dell’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica centralizzata conformemente all’articolo 4, di richiamare le autorità ai