Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

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esso non vieta alcuna attività imprenditoriale dello Stato, sempreché quest’ultimo abbia gli stessi diritti e doveri della concorrenza e l’offerta privata non sia soppiantata dalla misura statale59.

Lettera e

La lettera e stabilisce un principio per una formulazione chiara e precisa degli atti legislativi, in modo da permettere ai destinatari di comprendere la regolamentazione senza troppi sforzi e, quindi, di attuarla o rispettarla. Questo principio si fonda su quanto esposto all’articolo 7 della legge del 5 ottobre 200760 sulle lingue, che prevede criteri simili per tutti i testi della Confederazione. La lettera e riprende questi criteri nel contesto dello sgravio amministrativo.

Capoverso 2

Il capoverso 2 elenca i principi per un’esecuzione degli atti legislativi della Confederazione che permetta di contenere i costi per le imprese. Se osservati, questi principi consentono di sollevare preventivamente le imprese da oneri amministrativi inutili, senza però compromettere gli obiettivi perseguiti dalle rispettive regolamentazioni.

Lettera a

Lo scopo della lettera a è quello di mantenere basso il numero di punti di contatto tra imprese e autorità. I contatti con le autorità statali per ottemperare alle regolamentazioni (p. es. chiedere un’autorizzazione) devono limitarsi al minor numero di autorità possibile. Ciò permette di ridurre anche il numero di pratiche burocratiche o di contatti tra imprese e autorità.

Lettera b

La lettera b, strettamente correlata al capoverso 1 lettera e, è pensata per garantire una comunicazione chiara delle normative. In questo contesto, per «normative» si intendono tutti i diritti e gli obblighi delle imprese in virtù di un atto legislativo. Le normative devono essere veicolate in maniera tale da consentire di ridurre al minimo gli sforzi delle imprese per comprenderle e adempiere agli obblighi ivi previsti. Quando le normative in vigore vengono rivedute occorre spiegare con chiarezza quali sono le differenze rispetto alle versioni precedenti. Gli strumenti per rivolgersi ai destinatari in modo adeguato possono essere, per esempio, opuscoli di facile comprensione o siti internet.

Lettera c

La lettera c si riallaccia all’ordinanza del 25 maggio 201161 sui termini ordinatori (OTOr) e ne sancisce l’idea di base a livello di legge. L’obiettivo è quello di ridurre i costi che gravano sulle imprese per effetto dei tempi di attesa e dei processi relativi a procedure di prima istanza del diritto dell’economia. Le procedure devono quindi essere semplici e chiare. In questo modo, per esempio, un’impresa che necessita di un’autorizzazione saprà in anticipo quali documenti inoltrare. Nei limiti del possibile vanno messe in campo soluzioni elettroniche per semplificare le procedure ai sensi del principio generale di cui alla lettera d. Grazie a termini di trattamento fissi, le imprese possono godere di una maggiore certezza nella pianificazione, il che equivale a una forma di sgravio a loro beneficio. L’articolo 4 OTOr precisa le disposizioni per definire termini adeguati.

Lettera d

La lettera d mira a promuovere le soluzioni elettroniche per ridurre l’onere amministrativo. I contatti tra l’Amministrazione federale e le imprese devono essere resi più snelli grazie alla digitalizzazione. Di conseguenza, non solo è importante trasformare la modulistica in formato elettronico, ma anche agevolare l’intero processo tramite mezzi elettronici. Un esempio concreto è la possibilità di conteggiare l’imposta sul valore aggiunto in maniera completamente elettronica; introdotta a fine 201562, questa misura riduce le risorse di cui le imprese necessitano per conteggiare l’imposta sul valore aggiunto.

Lettera e

La lettera e è consacrata alla modulistica necessaria nei contatti tra imprese e autorità. Il termine «semplice» presuppone, tra le varie cose, che si evitino domande non indispensabili o richieste di spiegazioni per iscritto. La digitalizzazione può aiutare a semplificare le procedure: per esempio, i moduli elettronici permettono di visualizzare o di nascondere in maniera automatica le domande a seconda delle risposte già fornite. Qualora i processi prevedano più moduli, l’uniformità e la struttura tematica degli stessi assumono un ruolo di particolare rilievo. Viene così ridotto il carico di lavoro che grava sulle imprese per il trattamento dei moduli.

Lettera f

La lettera f sancisce che, in qualità di procedura standard in fase di esecuzione, i controlli devono essere basati sul rischio. Per le imprese, infatti, i controlli comportano costi per il personale (preparazione e accompagnamento degli ispettori).

In genere, dal punto di vista dei costi, i controlli basati sul rischio rappresentano un’alternativa più efficiente ai controlli generalizzati. Scegliendo in maniera mirata le imprese in funzione di vari parametri, è possibile ottenere un elevato livello di protezione, pur riducendo al minimo l’onere amministrativo. La formulazione adottata alla lettera f non esclude comunque i controlli generalizzati: in alcuni settori, infatti, la protezione auspicata può essere garantita esclusivamente effettuando questo tipo di controlli (p. es. ispezioni delle centrali nucleari). Resta inoltre possibile eseguire controlli a campione, per esempio quando un piano di controllo include anche un’analisi del rischio. L’esecuzione del diritto sulle derrate alimentari è un esempio di controllo basato sul rischio. Il livello di rischio di un’impresa viene determinato in funzione di diversi criteri (p. es. il risultato degli ultimi controlli effettuati, le dimensioni dell’impresa o il settore di attività)63.

Capoverso 3

Il principio sancito al capoverso 3 ricorda che la verifica del diritto vigente e dei compiti relativi alla sua esecuzione, con lo scopo di identificare il potenziale di sgravio a favore delle imprese, è un incarico permanente della Confederazione.

59V. DTF 143 II 425 consid. 4.2, DTF 138 I 378 consid. 6.2.2 pag. 385 segg.

60RS 441.1

61 RS 172.010.14

62 Consiglio federale (2019), Administrative Entlastung: Bilanz 2016-2019 (non disponibile in italiano), www.seco.admin.ch > Promozione della piazza economica > Politica per PMI > Amministrazione semplificata.

63 Consiglio federale (2019), Controlli statali: Potenziale di sgravio amministrativo per le imprese che rispettano i requisiti previsti, www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-75262.html.