Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

servizi elettronici concretamente definiti per l’esecuzione del diritto federale – indipendentemente dal fatto che la competenza sia della Confederazione stessa o dei Cantoni. [...] Almeno per tutti quei settori in cui ha la competenza per regolamentare le modalità di adempimento dei compiti statali, la Confederazione ha anche la facoltà di stabilire in maniera vincolante quali sono i servizi di base e i servizi elettronici che le autorità federali e quelle cantonali devono utilizzare. Questa sua facoltà si estende anche ai settori in cui i Cantoni e i Comuni attuano il diritto federale (cfr. art. 46 cpv. 1 Cost.). [...] I destinatari di una dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del capoverso 3 possono essere le autorità dei Cantoni (lett. a) ma anche le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale e a quella cantonale (lett. b). In questo modo il campo di applicazione della legge per quanto attiene alle dichiarazioni di obbligatorietà viene esteso anche a tutti gli organi amministrativi cantonali, incaricati dell’esecuzione del diritto federale. Le dichiarazioni di obbligatorietà in applicazione delle lettere a e b sortiscono fondamentalmente il loro effetto solo nel rapporto tra la Confederazione e i Cantoni (salvo che da tali dichiarazioni non siano interessate le organizzazioni e le persone esterne all’Amministrazione federale). Spetterà poi ai Cantoni, in conformità con la legislazione cantonale, obbligare i propri Comuni come pure le proprie organizzazioni e persone esterne all’amministrazione cantonale a utilizzare i servizi di base e i servizi elettronici definiti dalla Confederazione».

L’articolo 13 capoversi 1 e 2 AP-LMeCA permette alla Confederazione «di dichiarare obbligatori determinati standard, se ciò fosse utile per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale da parte delle autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché da parte di organizzazioni o persone esterne incaricate di adempiere compiti amministrativi».

Al fine di prendere in considerazione le giustificate esigenze di talune organizzazioni, il Consiglio federale, in applicazione dell’articolo 14, può «non dichiarare obbligatori i servizi elettronici delle autorità o gli standard per le autorità, le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 12 capoversi 1 e 3 e all’articolo 13 capoversi 1 e 2».

La piattaforma elettronica centralizzata di cui all’articolo 8 della presente legge mira a semplificare, digitalizzare e conseguentemente ottimizzare le procedure tra autorità e imprese. Il presupposto è che, se indirizzate alle imprese, le prestazioni elettroniche delle autorità di ogni livello statale vengano rese disponibili sulla piattaforma elettronica centralizzata, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale e che dette prestazioni vengano fornite in esecuzione del diritto federale. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’utilizzo della piattaforma per prestazioni delle autorità cantonali e comunali è facoltativo.

L’articolo 8 capoverso 4 lettera a vincola il Consiglio federale a obbligare mediante ordinanza l’Amministrazione federale centrale e decentralizzata nonché le amministrazioni cantonali e le relative persone e organizzazioni esterne all’amministrazione a utilizzare il portale di cui all’articolo 8 capoverso 3 lettera a, a patto che le condizioni vigenti sancite all’articolo 12 capoversi 1 e 3 AP-LMeCA siano rispettate. La disposizione in esame si differenzia dall’articolo 12 capoversi 1 e 3 AP-LMeCA, che non prevede un obbligo, ma solo una possibilità di delega di competenze al Consiglio federale.

Se si rivolgono alle imprese, l’obbligo riguarda le esistenti prestazioni elettroniche delle autorità in esecuzione del diritto federale o quelle da introdurre ex novo. Con «elettronico» si intende la possibilità di ricevere e presentare le prestazioni delle autorità senza l’utilizzo di carta, attraverso un modulo online, un portale online, un’interfaccia elettronica o simili. La presente disposizione non comporta tuttavia l’obbligo per le autorità di offrire elettronicamente le loro prestazioni.

Le prestazioni delle autorità in esecuzione del diritto federale che non sono offerte elettronicamente non soggiacciono a questo obbligo, ma possono tuttavia essere integrate nella piattaforma centralizzata dietro richiesta delle autorità. Questa procedura permette alle autorità di digitalizzare i loro processi mediante una connessione con la piattaforma centralizzata, senza dover sviluppare interfacce proprie.

Per esempio, le prestazioni delle autorità in esecuzione del diritto federale che non sono offerte elettronicamente da tutte le autorità esecutive cantonali devono essere rese disponibili in modo generalizzato sulla piattaforma centralizzata. In questi casi, il Consiglio federale può obbligare le autorità che non mettono a disposizione una soluzione elettronica a ricevere dalla piattaforma centralizzata richieste relative alla pertinente prestazione, a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Le disposizioni dettagliate sono disciplinate nell’ordinanza del Consiglio federale e possono per esempio prevedere che le autorità dispongano di un indirizzo di posta elettronica o altre interfacce.

L’obbligo di cui all’articolo 4 non impedisce alle autorità di poter continuare a gestire parallelamente portali propri, anche nei casi in cui le loro prestazioni delle autorità siano già disponibili sulla piattaforma (v. fig. 3 all. 7.2). Per le prestazioni delle autorità che si rivolgono a imprese, ogni autorità può così scegliere se gestire un proprio portale di accesso aggiuntivo alla piattaforma elettronica centralizzata o se utilizzare conformemente a questa legge solo quest’ultima piattaforma. Le imprese possono a loro volta ricevere le prestazioni delle autorità attraverso la piattaforma elettronica centralizzata e, se disponibili, attraverso portali di accesso dedicati delle singole autorità.

L’articolo 13 capoversi 1 e 2 AP-LMeCA sancisce che il Consiglio federale può dichiarare obbligatori determinati standard tecnici, organizzativi e procedurali laddove necessario per l’interazione della piattaforma centralizzata con altri sistemi. Gli standard possono riguardare la definizione delle interfacce, ma anche i requisiti relativi alle identità elettroniche, i diritti di accesso, il rilascio e il riconoscimento delle procure, ecc. Per esempio, occorrono interfacce alla piattaforma centralizzata laddove, per una determinata prestazione delle autorità, l’autorità competente mostri un grado sufficiente di maturità digitale e sia in grado di rinviare alla piattaforma centralizzata dati strutturati indirizzati all’impresa richiedente (il cosiddetto «scambio di dati bidirezionale»). Per garantire lo scambio di dati bidirezionale tra la piattaforma centralizzata e le autorità, possono essere definiti alcuni standard. Analogamente, la standardizzazione disciplinata all’articolo 13 AP-LMeCA può essere applicata alle interfacce delle autorità che devono ricevere i dati strutturati dalla piattaforma centralizzata (v. prestazione dell’autorità D, fig. 2 all. 7.2).

Dal 2022 dovrebbe essere operativa la nuova organizzazione «Amministrazione digitale Svizzera» (ADS), sostenuta da Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale e i Cantoni, mediante la Conferenza dei governi cantonali (CdC), concludono a questo proposito una convenzione quadro. L’Unione delle città svizzere (UCS) e l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) partecipano alla nuova organizzazione in veste di partner. I Comuni possono prendere parte direttamente all’organizzazione sulla base di accordi singoli. ADS è una piattaforma politica concepita in particolare per lo sviluppo