Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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per un determinato progetto risulti irrealizzabile poiché si rivela impossibile quantificare i costi diretti o quantificarli con un dispendio di mezzi ragionevole.
Le informazioni ottenute con la stima dei costi normativi non devono andare perse perché l’accento viene posto solamente sul risultato finale (onere netto). Il fatto di indicare separatamente oneri e sgravi consente una migliore valutazione dei singoli aspetti di un progetto.
I costi normativi presumibili ma che non possono essere quantificati devono almeno essere descritti dal punto di vista qualitativo, e la loro entità precisata laddove possibile. Occorre inoltre motivare perché tali costi non sono quantificabili.
Capoverso 4
Secondo il capoverso 4 le unità competenti dell’Amministrazione federale aggiornano i risultati della stima dei costi normativi. Gli aggiornamenti sono necessari quando il progetto di atto legislativo subisce modifiche sostanziali che comportano ripercussioni appurate sui costi cui le imprese devono far fronte; ciò vale altresì per le modifiche apportate dal Parlamento. Può inoltre rivelarsi utile aggiornare i risultati se le circostanze fattuali cambiano al punto che la stima dei costi normativi non è più rappresentativa dell’onere risultante.
Capoverso 5
Il capoverso 5 stabilisce che i costi normativi devono essere riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, nei messaggi del Consiglio federale e nelle spiegazioni di voto del Consiglio federale. La comunicazione attraverso questi canali garantisce una tempestiva realizzazione delle stime e uno sfruttamento ottimale dei risultati. Per rendere più facile la valutazione del rapporto costi-benefici occorre raffrontare l’esito della stima dei costi al beneficio atteso dalla regolamentazione. Se quest’ultimo non è quantificabile, deve almeno essere indicato dal punto di vista qualitativo e raffrontato ai costi.
Capoverso 6
Una volta apportata l’ultima modifica all’atto legislativo, che può essere effettuata fino alle votazioni finali in Parlamento, i risultati dell’aggiornamento più recente della stima dei costi vanno comunicati ai responsabili del monitoraggio. La raccolta dei risultati è volta a creare una base di dati cospicua dalla quale attingere in seguito nel corso del monitoraggio previsto.
Capoverso 7
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) mette a disposizione una guida per effettuare la stima dei costi normativi. La metodologia esistente, messa a punto nel quadro delle nuove direttive AIR, comprende solo la stima dei costi diretti.
Articolo 4 Monitoraggio dei costi normativi
L’articolo 4 incarica il Consiglio federale di monitorare l’andamento degli oneri cui le imprese devono far fronte per effetto delle nuove regolamentazioni e di sviluppare, a tale scopo, un sistema di monitoraggio. Secondo quanto previsto, spetta al DEFR coordinare il monitoraggio; per la realizzazione di quest’ultimo occorre fondarsi su informazioni esistenti oppure facilmente ottenibili. L’obiettivo è duplice: da un lato, mostrare gli sforzi profusi per alleggerire l’onere normativo che grava sulle imprese e, dall’altro, utilizzare le informazioni raccolte per identificare i settori problematici.
L’articolo di legge non impone obblighi quanto all’organizzazione concreta del monitoraggio. I costi normativi da riportare conformemente all’articolo 3 potrebbero fungere da base principale. È inoltre prevista la creazione di una serie di indicatori facilmente reperibili come ulteriore elemento del monitoraggio. Allo scopo di valutare l’efficienza di una regolamentazione, occorrerebbe completare le informazioni ottenute con il monitoraggio con indicazioni circa i benefici della regolamentazione.
Articolo 5 Studi settoriali: Definizioni e proposte tematiche
Gli studi settoriali prendono in esame il diritto vigente. Costituiscono pertanto un elemento fondamentale della legge sullo sgravio delle imprese e completano i compiti delle autorità federali che riguardano principalmente le nuove regolamentazioni (obblighi di verifica, stima dei costi normativi, monitoraggio). La valutazione mirata del diritto vigente consente di identificare potenziali di sgravio per le imprese e di proporre misure di sgravio concrete.
Capoverso 1
L’obiettivo degli studi settoriali consiste in primo luogo nell’illustrare misure migliorative finalizzate allo sgravio delle imprese. Tuttavia, per fare in modo che la valutazione delle misure proposte non tenga conto solo dell’impatto sulle imprese ed evitare regolamentazioni inefficienti, occorre prendere in considerazione il beneficio globale della regolamentazione e le sue ripercussioni sul sistema economico in senso lato (cioè su economia, società e ambiente). Nello specifico, ciò significa raffrontare il potenziale effetto di sgravio al rischio di ridurre il beneficio della regolamentazione.
Gli studi settoriali sono valutazioni di atti legislativi vigenti inerenti a un ambito specifico (tema), il quale può contenere sia regolamentazioni trasversali (p. es. procedure di autorizzazione, controlli, termini ordinatori) sia regolamentazioni differenti all’interno di un settore (p. es. l’igiene delle derrate alimentari o il diritto in materia di revisione). Non viene imposta alcuna restrizione specifica per quanto riguarda il contenuto degli studi settoriali.
Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce il meccanismo per scegliere i temi da prendere in esame negli studi settoriali. I dipartimenti sono incaricati di proporre almeno un tema all’anno riguardante il rispettivo settore di competenza; la proposta avanzata deve prestarsi alla realizzazione di uno studio settoriale. In questo modo i dipartimenti possono apportare le proprie conoscenze specifiche, facilitando così la collaborazione nelle fasi successive. In seguito, i dipartimenti possono proporre anche altri temi, per esempio sulla base dei riscontri provenienti dagli ambienti economici o dai sondaggi. Anche il monitoraggio previsto dovrebbe costituire una preziosa fonte di informazioni.
Capoverso 3