Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

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Questo principio non implica nuovi strumenti di valutazione e prevede che, in linea di massima, la verifica avvenga nel quadro della normale procedura legislativa e delle attività di valutazione esistenti.

Capoverso 4

Con il principio sancito al capoverso 4 si intende attribuire maggiore importanza all’aspetto dell’economicità nelle valutazioni del diritto vigente. Le valutazioni ex post effettuate dalla Confederazione devono integrare in misura maggiore i principi di cui all’articolo 1, così da poter elaborare atti legislativi efficienti. Occorre per esempio verificare se uno strumento iscritto nella legge continua a offrire il miglior rapporto costi-benefici per l’economia.

Articolo 2 Obblighi di verifica nell’elaborazione di atti legislativi

Capoverso 1

Il capoverso 1 obbliga l’unità amministrativa federale alla quale compete l’elaborazione di un atto legislativo a verificare vari aspetti. Gli obblighi di verifica elencati si applicano per tutti i progetti di atti legislativi. Per la redazione dei messaggi federali vanno esaminati altri elementi conformemente all’articolo 141 capoverso 2 LParl. Gli obblighi di verifica previsti dalla legge sullo sgravio delle imprese sono volti a sollevare le imprese dal carico normativo; per questo motivo sono iscritti in questa legge e vanno considerati un completamento degli obblighi di verifica di cui all’articolo 141 capoverso 2 LParl.

Lettera a

Questo obbligo di verifica riprende il principio di regolamentazione relativo allo sgravio delle PMI (v. art. 1 cpv. 1 lett. b) e lo completa. Le regolamentazioni possono comportare oneri per le imprese; questi oneri prescindono dalle dimensioni delle imprese stesse e, comparativamente, colpiscono le PMI in maniera maggiore. Spesso questi oneri comportano costi fissi che proporzionalmente gravano in maniera minore sulle grandi imprese. Occorre quindi verificare caso per caso se il carico cui devono far fronte le PMI è proporzionalmente più elevato e se sono possibili regolamentazioni semplificate o differenziate. L’obiettivo è quello di compensare gli eventuali svantaggi a scapito delle PMI tramite soluzioni più convenienti in termini di costi, senza limitare eccessivamente i benefici della regolamentazione.

Lettera b

Questo obbligo di verifica impone all’ufficio competente di verificare le regolamentazioni più onerose rispetto alle regolamentazioni omologhe in altri Paesi (cosiddetto «swiss finish»), analizzandone l’effetto supplementare. Per «regolamentazioni omologhe in altri Paesi» si intendono in particolare le regolamentazioni dei principali partner commerciali della Svizzera, per esempio l’UE. Lo swiss finish è auspicabile solo nei casi in cui comporti un beneficio maggiore e se i costi normativi potenzialmente maggiori sono proporzionati. Se però le imprese svizzere devono ottemperare a requisiti normativi più rigidi rispetto alla concorrenza estera, rischiano di subire uno svantaggio concorrenziale. L’obbligo di verifica garantisce che la necessità di fare ricorso allo swiss finish sia documentata e motivata.

Lettera c

Questo obbligo di verifica completa il principio di regolamentazione che prevede di sfruttare appieno le prestazioni delle autorità elettroniche e digitali (v. art. 1 cpv. 2 lett. d). La Strategia di e-government Svizzera contribuisce a ridurre gli oneri che gravano sulle imprese tramite nuovi mezzi tecnologici. L’amministrazione deve esaminare se, tramite soluzioni di e-government, sia possibile semplificare l’esecuzione delle regolamentazioni.

Lettera d

Questo obbligo di verifica completa il principio di regolamentazione che prevede verifiche periodiche degli atti legislativi vigenti (v. art. 1 cpv. 4). L’ufficio competente verifica la possibilità di attuare sgravi per quanto riguarda le regolamentazioni vigenti nello stesso ambito, con l’obiettivo di identificare e abrogare regolamentazioni meno efficienti. Vanno inoltre verificati possibili sgravi all’interno dello stesso ambito.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce che gli esiti delle verifiche di cui al capoverso 1 devono essere documentati all’interno dei rapporti esplicativi per la procedura di consultazione e nei messaggi del Consiglio federale. Questa disposizione assicura che la verifica sia stata effettuata conformemente alle direttive e garantisce la necessaria trasparenza. Non sostituisce i punti di cui all’articolo 141 LParl, bensì li completa.

Articolo 3 Stima dei costi normativi

Capoverso 1

Il capoverso 1 obbliga a eseguire la stima dei costi normativi che gravano sulle imprese per effetto degli atti legislativi della Confederazione. Il campo di applicazione di tale obbligo è deliberatamente formulato in maniera ampia. Non è prevista alcuna eccezione esplicita che riguardi, per esempio, settori giuridici specifici, singoli organi federali di regolamentazione o livelli normativi. Per sapere se sia obbligatorio eseguire stime dei costi normativi, l’unico criterio determinante è il fatto che la regolamentazione in questione potrebbe comportare costi a carico delle imprese.

L’ampio campo di applicazione tiene conto dell’esperienza delle imprese. Spesso, infatti, il carico normativo è il risultato di una serie di regolamentazioni differenti; anche gli oneri più modesti imputabili ad atti legislativi di livello inferiore possono, se accumulati, comportare oneri importanti per le imprese. Pertanto, in futuro i costi normativi dovranno essere indicati in maniera più sistematica anche nel caso di prescrizioni di livello inferiore. Per evitare di effettuare calcoli doppi saranno stimati solo i nuovi costi normativi che non sono ancora stati calcolati a un livello normativo superiore. I costi che sono già stati calcolati a livello di legge devono essere indicati nel momento in cui la norma di legge viene concretizzata in un atto di livello inferiore.

Il modulo per effettuare il quick check funge da strumento per eseguire un triage. Non comprende solamente i classici punti da esaminare nell’AIR, ma anche domande relative ai costi normativi, e deve essere compilato quanto prima nel corso della procedura legislativa. Il quick check comprende un’analisi della rilevanza in relazione alle conseguenze per le