Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine

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Figura 3: Principali modelli di integrazione delle prestazioni delle autorità per la gestione dei contatti con le imprese

Fonte: Illustrazione propria

Spiegazioni

Le banche dati (BD) e le applicazioni specifiche (AS) per le prestazioni delle autorità, rese accessibili mediante la piattaforma centralizzata, continuano a essere gestite autonomamente dalle autorità competenti e restano di loro proprietà. Le singole autorità possono decidere se mettere a disposizione un accesso diretto (linea grigia) per le imprese e se consentire l’accesso, anche o esclusivamente, dalla piattaforma centralizzata (linea rossa). Le modalità di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni dalla piattaforma centralizzata all’autorità sono stabilite dalle autorità stesse nel rispetto delle direttive in materia di standardizzazione. Di seguito è illustrata la trasmissione mediante piattaforma centralizzata (linea rossa):

 prestazione dell’autorità A: la piattaforma centralizzata esegue la cosiddetta «integrazione parziale» con un altro

portale e, affinché ciò sia possibile, il portale dell’autorità A deve soddisfare determinati requisiti. La piattaforma centralizzata fornisce all’utente le informazioni sulla prestazione in questione. Infine, l’utente viene trasferito dalla piattaforma centralizzata al portale dell’autorità A, con la stessa identità elettronica e senza un nuovo accesso (non un semplice link). I dati dell’impresa passano poi direttamente al front end dell’autorità A;

 prestazione dell’autorità B: l’autorità B non dispone di un proprio front end e gestisce le domande elettroniche solo

attraverso la piattaforma centralizzata. La prestazione dell’autorità è interamente integrata nella piattaforma centralizzata oppure l’impresa segue una procedura guidata sulla piattaforma. A fronte del basso grado di maturità digitale dell’autorità B (o nel caso in cui sia necessaria una firma autografa e l’utente non sia provvisto di firma elettronica qualificata), la piattaforma centralizzata crea un documento che l’utente può scaricare, stampare e restituire per posta all’autorità;

 prestazione dell’autorità C: come l’autorità B, anche l’autorità C non dispone di un proprio front end e gestisce le

domande elettroniche solo attraverso la piattaforma centralizzata, oppure ha un grado di maturità digitale maggiore rispetto all’autorità B e crea autonomamente, sul proprio sito internet, i moduli elettronici da scaricare e compilare. In questo caso le imprese possono compilare le domande sulla piattaforma centralizzata seguendo una procedura guidata. La piattaforma centralizzata trasmette la domanda all’autorità C, per esempio in PDF. Se è necessaria una firma autografa, è possibile procedere con firma elettronica qualificata oppure stampare il modulo, firmarlo a mano e inviarlo all’autorità per posta. Se non è necessaria la firma o se è possibile firmare con firma elettronica qualificata, la piattaforma centralizzata trasmette direttamente la domanda in formato elettronico all’autorità;

 prestazione dell’autorità D: l’autorità D ha un alto grado di maturità digitale, non dispone di un proprio front end, ma

ha un’interfaccia dedicata. In questo caso una procedura guida l’utente nella compilazione della domanda sulla piattaforma centralizzata, che poi trasmette i dati strutturati all’interfaccia dell’autorità D, per conto dell’impresa.

Ogni modello di integrazione consente sostanzialmente all’autorità competente di inviare documenti alle imprese attraverso la piattaforma centralizzata. Lo scambio bidirezionale presuppone un grado di maturità digitale sufficiente e il rispetto delle eventuali direttive di standardizzazione da parte delle autorità.

Inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070

L’inventario delle prestazioni dell’amministrazione pubblica svizzera eCH-0070 è stato oggetto di aggiornamenti e integrazioni a seguito di diverse tornate di confronto, nella primavera del 2021. L’inventario non è definitivo e non ha alcuna pretesa di esaustività. Oltre alla base giuridica e alla descrizione della prestazione, adesso contiene anche le seguenti informazioni: