Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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Figura 2: Panoramica dei costi normativi
Fonte: Illustrazione propria
Di norma, i costi indiretti sono più difficili da calcolare, poiché riguardano in particolare le entrate delle imprese. Non sempre è possibile stimarli sulla base di variabili determinate dal mercato, ma è necessario confrontare l’evoluzione degli affari in un contesto con una regolamentazione in materia in essere e in un contesto senza regolamentazione. Il più delle volte, i costi indiretti assumono la forma di guadagni mancati, per esempio in seguito a divieti, ritardi o sostituzioni di prodotti. Alcuni divieti possono penalizzare attività commerciali affermate in maniera deliberata, come nel caso del divieto di prodotti fitosanitari dannosi, o non deliberata oppure condannarle persino alla definitiva scomparsa. Un esempio di costi indiretti a carico delle imprese derivanti dall’introduzione di una nuova regolamentazione sono i costi di opportunità.
Non esiste una metodologia standardizzata per effettuare stime dei costi indiretti. Occorre pertanto valutare sempre caso per caso se sia possibile, nonché utile, realizzare una stima adeguata. Se una stima dei costi è ritenuta eccessivamente costosa rispetto alla sua rilevanza economica, vi si può rinunciare. Per stabilire fino a quale punto debba spingersi la stima dei costi normativi di una determinata regolamentazione, può tornare utile il quick check; questo strumento è infatti utilizzato in una fase precoce della procedura legislativa.
Occorre operare una distinzione tra costi normativi e costi inevitabili. Questi ultimi sono costi che le imprese già sostengono in qualsiasi caso, anche senza l’introduzione di una regolamentazione da parte dello Stato, o che avrebbero comunque dovuto sostenere per via di altri fattori esterni. Nel quadro della stima dei costi normativi, i costi inevitabili devono essere indicati e dedotti da quelli normativi. Per citare un esempio classico di costi inevitabili, basti pensare all’introduzione in Svizzera di una regola già in vigore all’estero e che molte imprese svizzere già rispettano a prescindere da una regolamentazione nazionale in materia.
I costi normativi possono essere una tantum (p. es. investimenti iniziali o di adattamento) o ricorrenti (p. es. obblighi di rendicontazione annuale). Per le imprese, entrambi i costi sono importanti e dovrebbero quindi essere presi in considerazione in ambedue le stime. Questo modo di procedere, in linea con la prassi derivante dall’attuazione delle direttive AIR, è raccomandato anche nella Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale64 per quanto riguarda l’indicazione dei costi normativi nei messaggi.
Nel caso di progetti fiscali, l’ammontare d’imposta da versare non rientra nei costi normativi. I rendiconti fiscali (p. es. la compilazione della dichiarazione d’imposta) costituiscono per contro un classico obbligo di agire e rientrano nella definizione di costi normativi. Le imposte sono prestazioni in denaro che un ente pubblico riscuote soprattutto per coprire un fabbisogno finanziario senza garantire una specifica controprestazione. Oltre alle imposte fiscali, tra le quali figurano i dazi, esistono le tasse di incentivazione (p. es. sull’alcol, sul tabacco o sui combustibili fossili). Anche in questo caso, proprio come per i contributi alle assicurazioni sociali, l’importo da versare allo Stato non è considerato costo normativo, diversamente dal dispendio di tempo richiesto per il disbrigo delle relative pratiche burocratiche. Le tasse causali, che per definizione vengono riscosse per un servizio che l’ente pubblico fornisce alla singola impresa, per esempio l’iscrizione al registro di commercio o in relazione a una procedura di autorizzazione, rientrano nei costi normativi.
Malgrado l’esistenza di una metodologia standardizzata per stimare i costi diretti, in passato ci sono stati esempi di progetti per i quali, per vari motivi, è stato praticamente impossibile effettuare una stima dei costi. A livello di legge non è stata pertanto operata la distinzione tra costi diretti e indiretti. Limitandosi ai costi stimabili si intende evitare che l’incarico
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