Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/43: Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi normativi (Legge sullo sgravio delle imprese) · 30 pagine
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loro obblighi e di chiedere al Consiglio federale che le conceda le eccezioni di cui all’articolo 14 AP-LMeCA (v. commento al cpv. 4).
Capoverso 2
Conformemente al capoverso 2, il fatto che l’accento sia posto sulle prestazioni delle autorità che si rivolgono a imprese non esclude la possibilità che la SECO renda accessibile la piattaforma agli utenti seguenti:
unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 201067 sul numero d’identificazione delle imprese, diverse dalle imprese (lett. a);
privati (lett. b).
Questo possibile allargamento si limita alle prestazioni delle autorità che rispondono all’obiettivo perseguito dalla presente legge e che sono identiche a quelle fornite alle imprese.
Un esempio in questo senso è l’elaborazione di domande di esecuzione. Poiché imprese e privati possono presentare domande di esecuzione, già oggi la piattaforma elettronica centralizzata permette a entrambe le categorie di utenti di accedere a queste prestazioni.
Capoverso 3
Il capoverso 3 descrive le funzioni della piattaforma elettronica centralizzata:
supporta le imprese nel predisporre e trasmettere dati alle autorità. In linea di massima questa disposizione può essere applicata secondo vari modelli d’integrazione (v. fig. 3 all. 7.2) e nel rispetto degli standard vincolanti di cui all’articolo 13 AP-LMeCA;
supporta il principio once only nel limite delle possibilità legali e tecniche. L’impresa deve inserire una volta sola le informazioni richieste di frequente come gli indirizzi, il numero d’identificazione delle imprese (IDI) o le coordinate bancarie, oppure le può importare direttamente da registri ufficiali disponibili in formato digitale. La piattaforma centralizzata stessa non tiene alcun registro ufficiale e le autorità competenti continuano a mantenere la sovranità su tali registri. I dati conservati sulla piattaforma sono sotto il controllo esclusivo dell’impresa; quest’ultima, se necessario, può modificarli o eliminarli e decidere se trasmetterli all’autorità competente per la prestazione richiesta;
permette la trasmissione elettronica di documenti alle autorità da parte delle imprese e viceversa, qualora il diritto applicabile per la prestazione in questione e le sue norme lo consentano. Le autorità non possono scambiare direttamente tra loro documenti dell’impresa richiedente tramite la piattaforma centralizzata. Per «documenti» si intendono anche dati strutturati.
Capoverso 4
Conformemente al capoverso 4, la piattaforma elettronica è un servizio delle autorità ai sensi dell’AP-LMeCA; si applicano le disposizioni di quest’ultimo, a meno che la presente legge non preveda altrimenti.
Conformemente all’articolo 1 lettera a AP-LMeCA, l’AP-LMeCA crea le condizioni per la collaborazione tra autorità di diversi enti pubblici e terzi nell’impiego di mezzi elettronici a sostegno delle attività e della fornitura di prestazioni di servizi. Secondo la presente legge, la piattaforma centralizzata è un esempio concreto di servizio elettronico delle autorità, vale a dire un mezzo TIC per l’adempimento dei compiti delle autorità.
Oltre alle disposizioni dell’AP-LMeCA riguardanti i servizi elettronici delle autorità (art. 12 cpv. 1–3), per la piattaforma centralizzata sono rilevanti, in particolare, le disposizioni riguardanti gli standard (art. 13 AP-LMeCA) e le eccezioni agli obblighi di utilizzare i servizi elettronici delle autorità e di applicare gli standard (art. 14 AP-LMeCA). Tali disposizioni sono presentate brevemente qui di seguito.
Passaggi rilevanti del rapporto esplicativo sull’AP-LMeCA
L’articolo 12 capoverso 1 AP-LMeCA «fornisce al Consiglio federale una base generale per dare alle autorità assoggettate alla LMeCA la disposizione vincolante di gestire i servizi elettronici delle autorità (servizi di base e servizi elettronici) per l’adempimento dei loro compiti. Nell’Amministrazione federale centrale, che in ogni caso è gerarchicamente subordinata al Consiglio federale, questa disposizione non ha di per sé alcun significato. Il Consiglio federale può in ogni caso dare queste istruzioni ad autorità gerarchicamente subordinate o delegare questa facoltà a un’autorità subordinata (cfr. ad es. gli art. 17 e 18 dell’ordinanza sulla trasformazione digitale e l’informatica; entrata in vigore il 1° gennaio 2021). Diversa è la situazione per le unità dell’Amministrazione federale decentralizzata: con il capoverso 1 si deve creare la base per obbligare anche tali unità decentralizzate a impiegare i servizi elettronici delle autorità, salvo disposizioni legali contrarie. Non in tutti i casi sarà facile stabilire chiaramente se le disposizioni organizzative di un’unità amministrativa decentralizzata prevedono un’autonomia nell’adempimento dei compiti che sia in contrasto con questo obbligo. A tale domanda dovrà essere data risposta caso per caso sul piano interpretativo».
L’articolo 12 capoverso 2 AP-LMeCA «conferisce al Consiglio federale la facoltà (norma potestativa) di prevedere la possibilità che unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale mettano a disposizione, in utilizzo congiunto, servizi elettronici delle autorità per adempiere compiti cantonali e comunali, a condizione che tali servizi siano gestiti contemporaneamente per adempiere compiti propri; [che] non venga compromesso l’adempimento dei compiti principali dell’unità amministrativa interessata; e [che] non siano necessari mezzi supplementari considerevoli sotto il profilo materiale e del personale. Oltre ai Cantoni e ai Comuni, possono beneficiare di questa prestazione di servizi della Confederazione le organizzazioni esterne all’amministrazione cantonale incaricate dell’adempimento di compiti cantonali. Limitare questi servizi alle amministrazioni cantonali e comunali non si giustificherebbe in quanto ogni Cantone, in virtù della propria autonomia organizzativa, può decidere liberamente quali compiti amministrativi esternalizzabili delegare a terzi esterni».
Conformemente all’articolo 12 capoverso 3 AP-LMeCA «l’interoperabilità che si vuole garantire sul piano orizzontale e verticale può diventare concreta solo se la Confederazione adotta disposizioni vincolati per l’utilizzo di servizi di base e
67 RS 431.03