Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

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campo di applicazione delle restrizioni di accesso:

 categoria A (dispensazione singola su prescrizione medica o veterinaria): questi medica-

menti possono di principio essere dispensati soltanto su prescrizione medica e unicamente da parte di medici (dispensazione diretta) e farmacisti (art. 24 cpv. 1 LATer);

 categoria B (dispensazione su prescrizione medica o veterinaria): gran parte di questi me-

dicamenti possono di principio essere dispensati soltanto su prescrizione medica e unicamente da parte di medici (dispensazione diretta) e farmacisti (art. 24 cpv. 1 LATer). A determinati medicamenti non si applica tuttavia l'obbligo di prescrizione (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LATer e art. 45 OM);

 categoria D (dispensazione previa consulenza specialistica): questi medicamenti possono

essere dispensati unicamente da medici (dispensazione diretta), farmacisti e droghieri titolari del diploma federale (art. 43 cpv. 2 OM in combinato disposto con art. 25 cpv. 1 lett. a, b e d LATer).

Non saranno invece esclusi dall'assoggettamento alle restrizioni di accesso i medicamenti per uso umano e veterinario della seguente categoria:

 categoria E (dispensazione senza consulenza specialistica): questi medicamenti sono in

vendita libera (cfr. art. 23 cpv. 2 LATer e art. 44 cpv. 2 OM).

Anche in tal caso è fatto salvo l'acquisto non soggetto ad autorizzazione di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 4 del presente avamprogetto.

Pezzi pirotecnici

Il regolamento (UE) 2019/1148 esclude dalle restrizioni di accesso anche i pezzi pirotecnici (art. 2 par. 2 lett. b‒e). Anche in Svizzera va prevista una deroga analoga: le disposizioni relative ai pezzi pirotecnici saranno integrate nella legislazione sugli esplosivi.

Fiammiferi e capsule a percussione

Le restrizioni di accesso non devono applicarsi nemmeno ai fiammiferi o alle capsule a percussione per giocattoli (entrambi contengono clorato di potassio). La deroga delle capsule a percussione è inoltre menzionata espressamente anche all'articolo 2 paragrafo 2 lettera f del regolamento (UE) 2019/1148.

Art. 4

Secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPre il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica; ciò significa che le domande saranno registrate tramite un apposito portale online. Questa possibilità va pertanto offerta. In un primo momento non verrà tuttavia introdotto alcun obbligo in tal senso. Sarà quindi possibile presentare una domanda anche per posta. Visto l'onere amministrativo supplementare, in tal caso fedpol può chiedere un emolumento leggermente più elevato (cfr. art. 23).