Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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Art. 15
La consultazione dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 18 capoverso 1 LPre deve poter essere lanciata dal sistema in modo automatico (consultazione mediante un certificato di classe D / certificato del computer). Una tale consultazione sarà eseguita soprattutto in occasione della ricezione di una domanda di autorizzazione di acquisto o di autorizzazione eccezionale e della verifica di tali autorizzazioni. In ogni caso è comunque possibile eseguire consultazioni manuali (consultazioni con certificato di classe B).
Art. 16
L'articolo 22 LPre elenca e disciplina in modo dettagliato i dati contenuti nel sistema d'informazione sui precursori di cui all'articolo 21 LPre. La presente disposizione prevede pertanto solo alcune precisazioni puntuali.
Dati provenienti dalla registrazione delle transazioni (art. 22 lett. a LPre): i dati generati dalla
registrazione delle transazioni sono già definiti negli articoli 11 capoverso 1 lettera b, 12 capoverso 1 lettera b e 14 capoverso 3 LPre e nelle pertinenti disposizioni di ordinanza.
Informazioni su autorizzazioni richieste, rilasciate, rifiutate o revocate (art. 22 lett. b LPre):
o rientrano in tale categoria le indicazioni fornite dal richiedente quando presenta la domanda di autorizzazione secondo l'articolo 6 capoverso 3 LPre e le pertinenti disposizioni di ordinanza. Viene registrata anche la data di ricezione della domanda di autorizzazione;
o quando l'autorizzazione è rilasciata, sono registrati il tipo di autorizzazione (di acquisto o eccezionale), la data del rilascio, le indicazioni sulle sostanze oggetto dell'autorizzazione (tipo, concentrazione massima), la validità, il numero dell'autorizzazione ed eventuali oneri e condizioni. Per le autorizzazioni eccezionali sono registrati anche eventuali limiti riguardo alla quantità del precursore o al numero di transazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LPre;
o se un'autorizzazione è rifiutata o revocata, viene registrata la data del rifiuto o della revoca. A ciò si aggiunge l'indicazione se il rifiuto o la revoca è dovuto all'esistenza di motivi d'impedimento secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPre o ad altri motivi. In entrambi i casi le circostanze esatte devono poter essere inserite sotto forma di testo libero. Se un'autorizzazione è revocata perché sussiste un motivo d'impedimento, l'articolo 22 lettera e LPre permette di registrare anche i risultati principali scaturiti dagli accertamenti eseguiti. In tal caso possono inoltre essere registrati i documenti pertinenti.
Nella presente disposizione non occorrono precisazioni in tal senso.
Informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti e le misure adottate (art. 22 lett. c e d
LPre):