Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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Art. 27
Secondo l'articolo 37 capoverso 1 DPA l'inchiesta è condotta da un «funzionario inquirente dell'amministrazione in causa». Spetta a quest'ultimo eseguire tra l'altro gli interrogatori con l'imputato e con i testimoni (cfr. art. 39 e 41 DPA) e stendere il cosiddetto «processo verbale finale» (cfr. art. 61 DPA). Contro le operazioni d'inchiesta del funzionario inquirente si può interporre reclamo presso «il direttore o capo dell'amministrazione in causa», nella fattispecie presso la direttrice di fedpol (cfr. art. 27 DPA).
I decreti penali, le decisioni di non doversi procedere, gli ordini di confisca indipendenti ai sensi degli articoli 62–66 DPA sono invece emanati «dall'amministrazione» (cfr. art. 62 cpv. 1 DPA). Il presente articolo stabilisce i casi di competenza della direzione di fedpol e i casi che competono invece a un'unità organizzativa subordinata.
La competenza di emanare decreti penali è di norma attribuita alla direzione. È tuttavia giustificato affidare a livello di divisione la competenza di emanare le seguenti decisioni:
le decisioni di non doversi procedere secondo l'articolo 62 DPA;
gli ordini di confisca indipendenti secondo l'articolo 66 DPA;
i decreti penali emanati per una contravvenzione e che prevedono una multa massima di
5000 franchi29.
Le decisioni che concludono un'eventuale procedura di opposizione sono anch'esse emanate «dall'amministrazione» (cfr. art. 70 cpv. 1 DPA). La competenza di emanare queste decisioni è attribuita alla direzione. Una deroga va prevista per le decisioni di non doversi procedere (competenza della divisione che ha emanato la decisione oggetto dell'opposizione).
Art. 28
Gli articoli 31 capoverso 4, 32 capoverso 3, 33 capoverso 2, 34 capoverso 3 e 35 capoverso 3 LPre contengono una clausola secondo cui, nei casi poco gravi, l'autorità competente «può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione». Quando fedpol applica questa clausola, non apre nessun procedimento penale amministrativo oppure decide di non procedere (procedura analoga all'impunità di cui all'art. 52 CP).
Secondo la clausola menzionata, fedpol «può pronunciare un avvertimento». Ciò tuttavia non è possibile, se non è stato aperto alcun procedimento penale amministrativo. Infatti, un avvertimento può essere pronunciato soltanto se i fatti vengono esaminati nell'ambito di un tale procedimento. In questo caso è possibile pronunciare un avvertimento all'interno della decisione di non doversi procedere.
Poiché l'avvertimento non comporta conseguenze giuridiche dirette, non è soggetto a opposizione e non è impugnabile a titolo indipendente dinanzi a un tribunale. L'avvertimento espleta il suo effetto soltanto in caso di ulteriore infrazione: di norma, fedpol non prescinderà più da una punizione nei confronti di una persona che è già stata avvertita. Quest'ultima ha la possibilità di interporre opposizione nell'ambito del procedimento in questione e di eventualmente chiedere il giudizio di un tribunale. Può anche far valere che l'avvertimento è stato pronunciato
29 In tal caso non viene operata alcuna iscrizione nel casellario giudiziale.