Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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oneri e condizioni secondo l'articolo 10 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 3 LPre.
Art. 9
Importazione da parte di utilizzatori privati
Gli utilizzatori privati che importano prodotti del livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione» o «accesso vietato», devono disporre di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale (art. 4 e 11 cpv. 1 lett. a LPre).
Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera b LPre gli utilizzatori privati devono registrare l'importazione previamente nel sistema d'informazione di fedpol. La registrazione va effettuata nel medesimo portale online nel quale sono presentate per via elettronica le domande di autorizzazione (cfr. commento all'art. 4). Va utilizzato lo stesso conto utente tramite il quale è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione di acquisto o dell'autorizzazione eccezionale (in tale contesto cfr. art. 13).
Per «indicazioni sull'importazione» (art. 11 cpv. 1 lett. b n. 4 LPre) s'intende l'indicazione se l'importazione avviene nel traffico passeggeri o se il prodotto è ordinato all'estero. Nel primo caso occorre indicare la data dell'importazione. Nel secondo, la data dell'ordine e il Paese di provenienza.
Esportazione da parte di utilizzatori privati
Gli utilizzatori privati che esportano prodotti del livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione» o «accesso vietato», devono poter dimostrare di aver acquistato il precursore legalmente (art. 12 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 2 LPre). Di norma disporranno pertanto di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale per la sostanza in questione. Ma non è sempre così: è possibile infatti che il prodotto sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della LPre o in un negozio specializzato senza bisogno di autorizzazione in virtù dell'articolo 2 capoversi 3 e 4.
Secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b LPre gli utilizzatori privati devono registrare l'esportazione previamente nel sistema d'informazione di fedpol. La registrazione è eseguita nel portale online di fedpol. Chi non dispone di un conto utente, deve allestirne uno prima di procedere all'esportazione.
Per «indicazioni sull'esportazione» (art. 12 cpv. 1 lett. b n. 4 LPre) s'intende la data dell'esportazione.
Occorre inoltre considerare l'articolo 12 capoverso 1 lettera b numero 2 LPre secondo cui vanno registrate anche le «indicazioni sull’autorizzazione di acquisto o sull’autorizzazione eccezionale». Come già menzionato, non sempre esiste una tale autorizzazione. Non si può pertanto rendere obbligatoria la registrazione del numero dell'autorizzazione. fedpol può tuttavia chiedere che, in caso di indicazione mancante del numero, venga spuntata la casella «acquisto legale senza ’autorizzazione di acquisto o autorizzazione eccezionale».