Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

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L'indennità ai difensori d'ufficio è retta dall'articolo 5 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Dall'articolo 5 capoverso 2 di tale ordinanza risulta che viene applicata la tariffa del Tribunale federale che di norma è tuttavia ridotta. La disposizione si riferisce però a una norma precedente del Tribunale federale che non è più in vigore. Secondo l'articolo 6 del vigente regolamento del 31 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull’indennità per il patrocinio d’ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale33, per liti concernenti cause senza valore pecuniario l'onorario è fissato tra i 600 e i 18 000 franchi in funzione dell'importanza, della difficoltà della controversia e del tempo impiegato. Nelle cause che hanno richiesto un lavoro straordinario, il Tribunale federale può accordare onorari superiori a quelli previsti da tale regolamento (art. 8 cpv. 1 del regolamento). Né questo regolamento né l'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa contengono indicazioni sull'indennità oraria determinante per la nota d'onorario del difensore d'ufficio. Ne consegue quindi un'incertezza giuridica.

Secondo il presente articolo, il calcolo dell'indennità ai difensori d'ufficio non si basa sull'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Rimanda infatti al RSPPF che, come per il difensore di fiducia, prevede indennità orarie comprese tra i 200 e i 300 franchi più imposta sul valore aggiunto nonché le spese indennizzate separatamente.

3.2 Modifica dell’ordinanza sugli esplosivi

Titolo dell'ordinanza sugli esplosivi

Il titolo dell'OEspl in tedesco e francese va modificato analogamente al titolo della LEspl (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 39 D-LPre, Modifica della legge sugli esplosivi). Questa modifica non concerne l'italiano.

Sostituzione di un’espressione

Secondo l'OEspl, l'«Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica (UCEP)» assolve diversi compiti nell'ambito degli esplosivi. La denominazione attuale di questo servizio di fedpol è «Ufficio centrale Esplosivi (UCE)»34. Nell'OEspl occorre quindi sostituire la vecchia denominazione con quella nuova.

Art. 8 cpv. 2 lett. b e 24 cpv. 3 lett. b OEspl

Il presente progetto offre l'occasione di correggere un errore nell'OEspl. Si tratta della fornitura di esplosivi e pezzi pirotecnici a uffici militari.

L'articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2014/28/UE35 esclude, a livello europeo, «gli

33 RS 173.110.210.3

34 L'UCE assolve la funzione di ufficio centrale ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LEspl. Sarà presumibilmente il servizio competente del rilascio e della verifica delle autorizzazioni di acquisto e delle autorizzazioni eccezionali in virtù della LPre e del trattamento delle segnalazioni di eventi sospetti.

35 Direttiva 2014/28/UE del Parlamento e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo