Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

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essere passata nuovamente al vaglio in un secondo momento, quando l'UE avrà maturato le prime esperienze con la regolamentazione di tale sostanza.

Sebbene l'accesso all'acido solforico in Svizzera non verrà limitato, i privati che acquistano i prodotti in questione dovranno comunque essere resi attenti alle norme vigenti nell'UE. fedpol provvederà alla sensibilizzazione in tal senso dei punti vendita.

Introduzione del livello di accesso «accesso vietato»

Per i precursori soggetti a restrizioni di accesso, il regolamento (UE) 2019/1148 oltre a stabilire un obbligo di autorizzazione, prevede persino per i privati un divieto totale di accedere a determinate sostanze in concentrazioni elevate. Il regolamento (UE) n. 98/2013 accordava agli Stati membri la possibilità di decidere autonomamente se introdurre o meno simili divieti. Il nuovo regolamento (UE) 2019/1148, invece, prescrive i divieti in modo vincolante.

In Svizzera non s'intendono applicare divieti assoluti ai privati. Come illustrato nel rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di LPre posto in consultazione, l’esperienza insegna che i divieti sono spesso accompagnati da deroghe. È inoltre preferibile sottoporre l'utilizzatore a un monitoraggio piuttosto che vietare completamente un precursore e così spingere gli utilizzatori verso l'illegalità (commento all'art. 3 dell'avamprogetto di LPre posto in consultazione)10. Per la normativa svizzera entrano quindi in linea di conto soltanto due possibilità:

 il livello di accesso «accesso vietato» è introdotto, ma va prevista la possibilità di rilasciare

autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 10 LPre

oppure

 il livello di accesso «accesso vietato» non è introdotto. Il livello «accesso soggetto ad auto-

rizzazione» si applicherebbe anche alle concentrazioni in questione.

Soltanto in casi molto rari gli utilizzatori privati utilizzano le sostanze in questione nelle concentrazioni vietate nell'UE. Considerato quanto precede, pare opportuno introdurre anche in Svizzera il livello di accesso «accesso vietato», con la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali. Ciò permetterà di esaminare in modo approfondito i pochi casi in cui un utilizzatore privato desideri acquistare una delle sostanze in questione in concentrazioni elevate.

Art. 2 cpv. 3 e 4

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera d LPre il Consiglio federale può stabilire in alternativa, fino al raggiungimento di un quantitativo soglia determinato, un livello di accesso «accesso per il tramite di un negozio specializzato».

La presente ordinanza può quindi prevedere che gli utilizzatori privati possano acquistare in un negozio specializzato determinati precursori soggetti a restrizioni senza dover disporre di

10 L'avamprogetto di LPre posto in consultazione e il relativo rapporto esplicativo sono reperibili al seguente indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse > 2017.