Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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Possono essere registrate le generalità della persona oggetto della decisione e il testo completo della decisione. Anche eventuali rimedi giuridici possono essere registrati. Non rientrano nella presente categoria le decisioni pronunciate nella procedura penale amministrativa secondo gli articoli 31–37 LPre.
Nella presente disposizione non occorrono precisazioni in tal senso.
Informazioni tecniche e statistiche (art. 22 lett. h e i LPre): Non si tratta di dati personali.
Queste informazioni non vanno quindi precisate nel presente articolo.
Art. 17
La disposizione precisa in modo esplicito che possono accedere al sistema d'informazione sui precursori unicamente i servizi di fedpol competenti dell'adempimento dei compiti secondo la LPre. Tutti gli altri accessi sono retti dagli articoli 25 e 26 LPre. Laddove necessario, questi accessi saranno ulteriormente precisati negli articoli seguenti.
Art. 18
Secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera a LPre il Consiglio federale può consentire agli uffici cantonali delle armi e degli esplosivi nonché all'Ufficio centrale Armi (UCA) e all'Ufficio centrale Esplosivi (UCE)23 di accedere al sistema d'informazione sui precursori al fine di accertare l'esistenza di motivi d'impedimento.
Questi servizi devono poter accedere alle generalità delle persone alle quali è stata rifiutata o revocata un'autorizzazione sulla base di un motivo d'impedimento di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPre (informazioni secondo l'art. 22 lett. b LPre) o nei cui confronti sono state adottate misure a causa di eventi sospetti (informazioni secondo l'art. 22 lett. c e d LPre). Ulteriori informazioni vanno chieste a fedpol a voce o per iscritto. Può essere loro concesso anche l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22 lettera f LPre (sentenze penali e decisioni penali nonché informazioni su eventi; cfr. messaggio LPre, commento all'art. 24 D-LPre).
Art. 19
In base all'articolo 24 capoverso 1 lettera b LPre potranno accedere al sistema d'informazione sui precursori l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la PGF, le polizie cantonali e le polizie delle città di Zurigo e Winterthur al fine di chiarire se a una persona è stata rilasciata un'autorizzazione e se le transazioni sono state registrate correttamente.
L'accesso comprende i dati di cui all'articolo 22 lettera a LPre nonché quelli di cui all'articolo 22 lettera b LPre relativi alle autorizzazioni rilasciate (ma non i dati sulle autorizzazioni richieste, rifiutate o revocate).
23 L'UCA e l'UCE fanno parte di fedpol. L'UCE sarà presumibilmente il servizio competente per il rilascio e la verifica delle autorizzazioni di acquisto e delle autorizzazioni eccezionali secondo la LPre e per il trattamento delle segnalazioni di eventi sospetti. Sarà quindi responsabile dell'esercizio del sistema d'informazione sui precursori. Il presente articolo disciplina unicamente in che misura l'UCE in veste di ufficio centrale ai sensi della LEspl possa accedere al sistema d'informazione.