Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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LPre) e l'utilizzatore non è soggetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 LPre.
L'articolo 5 LPre vieta tuttavia all'utilizzatore privato di alienare il prodotto: visto che l'utilizzatore privato non è un negozio specializzato, nel fornire il prodotto a terzi non può appellarsi al livello d'accesso alternativo di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera d LPre. Il capoverso 4 della presente disposizione stabilisce pertanto che i negozi specializzati devono informare i loro clienti in merito a questo divieto quando forniscono loro prodotti senza autorizzazione conformemente all'articolo 2 capoversi 3 e 4.
Se l'utilizzatore privato intende esportare il prodotto in questione, deve inoltre registrarlo nel sistema d'informazione conformemente all'articolo 12 LPre. Anche questa è un'informazione che i negozi specializzati devono fornire ai propri clienti.
Art. 11
Per «indicazioni sul precursore» (art. 14 cpv. 3 lett. c LPre) s’intendono il tipo di sostanza, la sua concentrazione e la quantità acquistata. Il punto vendita può eventualmente trasmettere, su base volontaria, ulteriori indicazioni sul prodotto fornito. Per «indicazioni sulla fornitura» (art. 14 cpv. 3 lett. d LPre) s’intendono la data della fornitura (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 14 D-LPre).
Art. 12
L'articolo 15 LPre prevede che i fabbricanti, gli intermediari e i commercianti devono informare i rispettivi acquirenti se una sostanza è soggetta a restrizioni di accesso per la fornitura a utilizzatori privati. Come illustrato nel messaggio LPre, non s'intende fissare la modalità secondo cui l’informazione vada trasmessa all'acquirente. Sono ipotizzabili un’indicazione sulla scheda di dati di sicurezza, un’etichettatura specifica oppure un’informazione in un documento a parte (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 15 D-LPre).
Art. 13
Gli utilizzatori privati possono presentare le domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale nel portale online di fedpol (art. 4). Devono inoltre registrare nel medesimo portale l'importazione e l'esportazione di prodotti appartenenti al livello di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione» o «accesso vietato» (art. 9). Il presente articolo disciplina l'allestimento di un pertinente conto utente (cfr. commento all'art. 4).
Art. 14
Le persone che mettono precursori a disposizione sul mercato e li forniscono a utilizzatori privati, devono chiedere un accesso elettronico al sistema d'informazione sui precursori secondo l'articolo 10 capoverso 1. La presente disposizione fissa le indicazioni che occorre fornire a tal fine (cfr. commento all'art. 10).