Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

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3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti

Art. 1

La nozione di «utilizzatore privato» è definita nell'articolo 2 lettera c LPre. La struttura della definizione è resa in modo da tale da invertire la definizione di utilizzatore professionale secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim)4. Il principio generale è quindi il seguente: utilizzatore privato ai sensi della LPre = persona fisica o giuridica che non è un utilizzatore professionale ai sensi dell'OPChim.

Il presente articolo precisa quando si configura l'uso «a fini di formazione o di ricerca»: questo permette agli istituti di formazione quali scuole, scuole universitarie e università di invocare tale definizione (cfr. messaggio concernente la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti5[di seguito «messaggio LPre»], commento all'art. 2 del disegno di LPre6[di seguito «D-LPre»]).

Si parla invece di uso «nell’ambito di un’attività di pubblica utilità» quando un’istituzione di pubblica utilità, quale una fondazione o un’associazione, esercita un’attività commerciale per la quale necessita del precursore (cfr. messaggio LPre, commento all'art. 2 D-LPre).

Art. 2 cpv. 1 e 2 / allegato 1

L'elenco dei precursori soggetti a restrizioni di accesso (cfr. art. 3 cpv. 1 LPre) e i livelli di accesso «accesso libero», «accesso soggetto ad autorizzazione» e «accesso vietato» (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a–c LPre) sono stabiliti nell'allegato 17.

Principio: coordinamento con la vigente normativa dell'Unione europea (UE)

Come illustrato nel messaggio LPre (n. 1.2.1), l’elenco delle sostanze in questione e i pertinenti valori limite di concentrazione dovranno corrispondere a quelli sanciti dall’UE. L'UE li ha fissati nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/11488. Tale normativa è entrata in vigore il 1° febbraio 2021 e sostituisce il regolamento (UE) n. 98/20139.

Secondo il messaggio LPre, nell'elaborare le disposizioni di esecuzione della LPre occorre considerare le seguenti deroghe alla normativa dell'UE: la prima questione che si pone è se

4 RS 813.11

5 FF 2020 151

6 FF 2020 201

7 Il livello di accesso alternativo «accesso per il tramite di un negozio specializzato» secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. d LPre è disciplinato all'art. 2 cpv. 3 e 4 del presente avamprogetto.

8 Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013; GU L 186 dell'11 luglio 2019, pag. 1.

9 Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi; GU L 39 del 9 febbraio 2013, pag. 1.