Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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acquisto o un'autorizzazione eccezionale in seguito a verifica (cfr. commento all'art. 7). All'emolumento in questione vanno aggiunti eventuali esborsi secondo l'articolo 6 dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm)25. Rientrano in tale categoria in particolare le spese per gli accertamenti eseguiti dall'Istituto forense di Zurigo (FOR) su incarico di fedpol.
Art. 24
Gli emolumenti per i controlli durante i quali sono state constatate irregolarità e per i relativi controlli successivi (art. 30 cpv. 2 LPre) sono fissati dai Cantoni. Se i controlli sono eseguiti da fedpol, gli emolumenti sono compresi tra i 200 e i 500 franchi a controllo26. Se, viste le circostanze concrete (lieve colpa), la riscossione di un emolumento non pare appropriata, è possibile rinunciarvi.
Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti confiscati (art. 30 cpv. 3 LPre) è fissato un emolumento forfettario di 100 franchi per piccoli quantitativi, mentre per i quantitativi più elevati l'emolumento corrisponde alle spese effettive27. Se la riscossione di un determinato emolumento non pare appropriata considerata la lieve colpa della persona in questione o le sue condizioni personali, è possibile ridurre l'emolumento o rinunciare completamente alla sua riscossione.
Art. 25
Il presente articolo definisce i criteri che vanno applicati nel determinare, entro i limiti del quadro tariffario, gli emolumenti riscossi da fedpol.
Art. 26
Il presente articolo precisa che le disposizioni dell'OgeEM si applicano in via sussidiaria agli emolumenti riscossi da fedpol. Sono retti dall'OgeEM in particolare l'esigibilità e la prescrizione del credito nonché le ulteriori modalità di riscossione degli emolumenti.
Premessa agli art. 27–30
Secondo l'articolo 37 capoverso 1 LPre fedpol persegue i reati di cui agli articoli 31–36 LPre nell'ambito della procedura penale amministrativa. A questi procedimenti si applica la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA28; cfr. art. 1 DPA). La procedura penale amministrativa è disciplinata in modo esaustivo dagli articoli 19 e seguenti DPA. In genere non è necessario emanare ulteriori norme procedurali a livello di ordinanza. Occorrono tuttavia alcune norme puntuali.
25 RS 172.041.1
26 L'importo non comprende la tassa per l'emanazione di un'eventuale decisione di cui all'art. 28 cpv. 2 LPre.
27 L'importo non comprende la tassa per l'emanazione della decisione con cui è stata disposta la confisca della sostanza.
28 RS 313.0