Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 10
Fornitura a utilizzatori privati titolari di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale
Chiunque fornisce prodotti appartenenti ai livelli di accesso «accesso soggetto ad autorizzazione» o «accesso vietato» a un utilizzatore privato, deve verificare l'esistenza di un'autorizzazione di acquisto o di un'autorizzazione eccezionale (art. 14 cpv. 2 LPre). Tale verifica avviene nel sistema d'informazione di fedpol mediante il numero dell'autorizzazione (art. 14 cpv. 2 LPre). La fornitura va in seguito registrata nel sistema (art. 14 cpv. 3 LPre).
Il presente articolo precisa che il venditore è obbligato a chiedere all'utilizzatore privato di esibire un documento d'identità ufficiale (passaporto, carta d'identità, carta di soggiorno o licenza di condurre). I punti vendita che accettano ordini online devono poter verificare l'identità anche facendo ricorso ad altri metodi, purché offrano la medesima sicurezza. Sarebbe per esempio ipotizzabile un conto cliente protetto che viene attivato soltanto dopo l'iniziale identificazione personale.
L'esame dell'autorizzazione e la registrazione della fornitura sono eseguiti sul portale online di fedpol. In collaborazione con i settori interessati possono essere proposte ulteriori possibilità tecniche. Per poter accedere al portale online, ogni punto vendita dovrà allestire uno o più conti utente. I dettagli tecnici non sono ancora stati fissati. Per l'apertura del conto o dei conti, secondo l'articolo 14 fedpol può chiedere in particolare l'indicazione dei dati seguenti: indicazioni sulla persona che apre il conto, ragione sociale dell'azienda di cui fa parte il punto vendita, forma giuridica dell'azienda, denominazione del punto vendita, numero IDI19 (se disponibile), numero RIS20 (se disponibile) e numero GLN21 (per farmacie e drogherie).
È fondamentale che il personale di vendita possa consultare l'autorizzazione soltanto sulla base del numero dell'autorizzazione e non delle generalità del titolare. Questo permette di impedire che il personale di vendita possa eseguire consultazioni abusive (art. 14 cpv. 2 LPre e messaggio LPre, commento all'art. 14 D-LPre).
Dopo che il personale di vendita ha inserito un numero dell'autorizzazione valido, il sistema visualizza le generalità del titolare dell'autorizzazione e le indicazioni sulla sostanza oggetto dell'autorizzazione (tipo, concentrazione massima). Il venditore è tenuto a confrontare le generalità indicate con il documento d'identità esibito dall'utilizzatore privato.
Le generalità dell'utilizzatore privato (art. 14 cpv. 3 lett. a LPre) sono visualizzate nel portale online e non devono pertanto essere registrate nuovamente, bensì soltanto confermate.
Fornitura nell'ambito dell'accesso per il tramite di un negozio specializzato
Se un prodotto di cui all'articolo 2 capoversi 3 e 4 è acquistato in un negozio specializzato senza bisogno di autorizzazione, la transazione non va registrata (non applicabilità dell'art. 14
19 Numero d’identificazione delle imprese IDI assegnato dall'Ufficio federale di statistica (UST)
20 Numero secondo il registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST
21 Global Location Number della fondazione Refdata