Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine
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esplosivi [...] destinati a essere usati, conformemente alla normativa nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza» dai requisiti posti agli esplosivi per uso civile. L'articolo 2 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2013/29/UE36 disciplina la medesima eccezione per i pezzi pirotecnici.
I vigenti articoli 8 capoverso 2 lettera b e 24 capoverso 3 lettera b OEspl applicano tale esclusione soltanto agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici destinati a essere utilizzati dalla polizia. Occorre correggere questi punti. Verranno quindi esclusi espressamente anche i prodotti forniti agli uffici militari (esercito, amministrazioni militari federali e cantonali e le loro regìe).
Art. 37 OEspl
Secondo il vigente articolo 10 capoverso 5 LEspl gli uffici militari devono chiedere a un altro servizio federale l'autorizzazione a fornire esplosivi a uffici civili o privati. Con l’entrata in vigore della LPre questa disposizione verrà modificata. Quale novità, la fornitura avverrà d'intesa con fedpol37.
Il vigente articolo 37 OEspl sancisce che l'autorizzazione di cui all'articolo 10 capoverso 5 LEspl è rilasciata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Visto che non occorrerà più una simile autorizzazione, l'articolo 37 OEspl è abrogato.
Art. 60 cpv. 1 OEspl
Con l'entrata in vigore della LPre, anche nell'ambito degli esplosivi verranno introdotti motivi d'impedimento personali per il rilascio di autorizzazioni. Secondo il nuovo articolo 14a LEspl l'autorità competente può rifiutare o revocare a una persona l’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione, il permesso d’acquisto o il permesso d’uso, se sussiste uno dei motivi d’impedimento elencati nella disposizione.
In linea di massima questa disposizione non necessita di alcuna precisazione a livello di ordinanza. Occorre tuttavia considerare che il vigente articolo 60 OEspl prevede già una procedura speciale per il ritiro di permessi (che coinvolge diverse autorità). La disposizione deve essere adeguata.
Secondo il tenore vigente dell'articolo 60 capoverso 1 OEspl, il Cantone di domicilio ritira il permesso per principio «quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o per un reato in materia di esplosivi e la sentenza è passata in giudicato». Tale formulazione va sostituita con «quando il suo titolare è stato condannato per violazione grave delle prescrizioni di protezione o di sicurezza o quando sussiste un motivo d'impedimento di cui all'articolo 14a capoverso 1 LEspl».
degli esplosivi per uso civile; GU L 96 del 29 marzo 2014, pag. 1.
36 Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; GU L 178 del 28 giugno 2013, pag. 27.
37 Tale norma verrà inoltre estesa anche ai pezzi pirotecnici (cfr. art. 2 cpv. 1 LEspl nella versione modificata dalla LPre).