Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Il motivo di ritiro di cui all'articolo 60 capoverso 2 OEspl è mantenuto invariato.

Art. 117c lett. c, 117d cpv. 2 e 119f OEspl

La banca dati degli eventi anonimizzati di cui ai vigenti articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 OEspl costituisce attualmente una parte del sistema d'informazione BARBARA e diventerà, con l'entrata in vigore della LPre, parte integrante del sistema d'informazione sui precursori (cfr. art. 22 lett. f LPre, nonché art. 16 cpv. 3 e 4 del presente avamprogetto).

Gli articoli 117c lettera c e 117d capoverso 2 OEspl vanno pertanto abrogati. Nella disposizione transitoria del nuovo articolo 119f OEspl è stabilito che i pertinenti contenuti sono trasferiti nel sistema d'informazione sui precursori.

3.3 Modifica di altri atti normativi

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

La LPre designa fedpol come autorità competente dell'adempimento dei compiti definiti da tale legge. Questi nuovi compiti di fedpol vanno pertanto integrati anche nell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)38.

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

L'articolo 20 LPre stabilisce che le autorità penali comunicano a fedpol le sentenze penali e le decisioni penali pronunciate in virtù degli articoli 224–226 CP, della LEspl o della LPre.

Tale obbligo di comunicazione va pertanto integrato nell'allegato dell'ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali39.

Il vigente articolo 3 numero 28 di tale ordinanza sancisce l'obbligo di comunicare a fedpol le sentenze e le decisioni di carattere penale emanate in applicazione della LEspl. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20 LPre, questa disposizione è abrogata.

Diverse ordinanze (accessi automatici ai sistemi d'informazione)

Accessi in qualità di autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e per il trattamento di segnalazioni di eventi sospetti

Secondo l'articolo 18 capoverso 1 LPre i servizi competenti di fedpol possono accedere automaticamente a diversi sistemi d'informazione al fine di verificare le autorizzazioni di acquisto e le autorizzazioni eccezionali e di trattare le segnalazioni di eventi sospetti (cfr. art. 15 del

38 RS 172.213.1

39 RS 312.3