Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/62: Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti · 30 pagine

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Come si evince dall'articolo 13, il richiedente deve allestire un conto utente per poter chiedere un'autorizzazione di acquisto elettronicamente. Si tratterà in concreto di un conto eIAM15.

Per allestire, gestire e proteggere il conto utente da accessi non autorizzati, fedpol deve poter chiedere, oltre alle generalità, anche l'indicazione di un indirizzo e-mail personale e di un numero di telefono abilitato alla ricezione di SMS. L'indirizzo e-mail e il numero di telefono sono in genere utilizzati unicamente per l'allestimento del conto utente, per il login e per l'invio di nuove password. Il richiedente può tuttavia autorizzare fedpol, su base volontaria, a utilizzare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono indicati anche durante il trattamento della domanda di autorizzazione per mettersi in contatto con lui.

Art. 5

L'articolo 6 capoverso 3 LPre elenca le indicazioni che il richiedente è tenuto a fornire quando presenta una domanda di autorizzazione di acquisto. Rientrano in tale categoria le generalità del richiedente. Il presente articolo precisa le informazioni considerate generalità.

Oltre alle generalità in senso stretto, il richiedente deve indicare anche il suo numero d'assicurato AVS16.

Art. 6

Secondo l’articolo 8 capoverso 2 LPre l’autorizzazione di acquisto ha una validità «massima» di tre anni. La presente disposizione precisa che la validità è di tre anni. In casi eccezionali debitamente motivati, l'autorizzazione può essere tuttavia rilasciata per un periodo più breve.

Se la domanda di autorizzazione eccezionale è stata presentata per via elettronica, non vi sarà alcuna corrispondenza per posta. In tal caso fedpol comunicherà infatti al richiedente nel portale online le indicazioni sulle sostanze oggetto dell’autorizzazione (tipo, concentrazione massima), la validità e il numero dell'autorizzazione. Il richiedente dovrà pertanto accedere al portale online per sapere se nel frattempo l'autorizzazione gli è stata rilasciata. Se il richiedente, invece, permette a fedpol di contattarlo tramite l'indirizzo e-mail indicato o SMS (cfr. art. 13 cpv. 3), fedpol può utilizzare uno di questi canali per informarlo sul rilascio dell'autorizzazione.

Se la domanda è stata presentata per posta, le indicazioni summenzionate verranno anch’esse comunicate per posta.

Se fedpol giunge alla conclusione che i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione potrebbero non essere adempiuti, si mette in contatto con il richiedente e lo sente. Nel caso in cui in seguito fedpol rifiuti il rilascio e il richiedente non ritiri la domanda, fedpol è tenuto a pronunciare una decisione formale che verrà trasmessa in forma scritta per posta.

15 Informazioni in merito sono reperibili all'indirizzo <www.eiam.admin.ch>.

16 L'utilizzo del numero d'assicurato AVS nel sistema d'informazione sui precursori è retto dall'articolo 26 LPre. Tale numero è messo a disposizione di fedpol automaticamente dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) in virtù dell’articolo 26 capoverso 3 LPre. Per semplificare i processi è tuttavia necessario che il richiedente indichi il numero d'assicurato AVS già prima.