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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(b) dalla distruzione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell’altra Parte, senza che la situazione lo richiedesse,

ottengono dall’altra Parte la restituzione dei beni o l’indennizzo delle perdite subite. Il valore dell’indennizzo non supera quello delle perdite.

Articolo 9 Trasferimenti

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte consente che i trasferimenti relativi agli investimenti di un investitore dell’altra Parte siano eseguiti liberamente e senza indugio da e verso il suo territorio. Tali trasferimenti comprendono:

(a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale, profitti, guadagni di capitale, dividendi, diritti, commissioni di assistenza tecnica, commissioni di gestione e tecniche, interessi e altri redditi prevenienti da un investimento;

(b) proventi derivanti dalla vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento;

(c) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o dal suo investimento, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;

(d) versamenti a norma degli articoli 7 (Espropriazione) e 8 (Indennizzo delle perdite);

(e) redditi e altre remunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione a tale investimento; e

(f) versamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia a norma del capitolo III (Risoluzione delle controversie).

(2) Salvo diverso accordo con l’investitore, ciascuna Parte consente che tali trasferimenti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente al momento del trasferimento.

(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare, in modo equo, non discriminatorio e in buona fede, la propria legislazione in materia di:

(a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori,

(b) emissione, negoziazione o commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati,

(c) illeciti penali,

(d) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all’applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria,

(e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi,

(f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio,