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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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Allegato A
Espropriazione
Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:
(1) un’azione o una serie di azioni di una Parte non costituisce un’espropriazione se non interferisce con un diritto di proprietà materiale o immateriale o con un interesse di proprietà in un investimento.
(2) il paragrafo 1 dell’articolo 7 (Espropriazione) contempla due situazioni: la prima è l’espropriazione diretta, che si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca; e.
(3) la seconda situazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 7 (Espropriazione) è l’espropriazione indiretta, che si verifica quando un’azione o una serie di azioni di una Parte ha un effetto equivalente all’espropriazione diretta anche senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.
(a) Per stabilire se un’azione o una serie di azioni adottate da una Parte in una determinata situazione di fatto costituisce un’espropriazione indiretta è necessaria un’indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l’altro:
(i) dell’impatto economico dell’azione governativa, anche se la sola constatazione che un’azione o una serie di azioni adottate da una Parte incida negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell’espropriazione indiretta;
(ii) dalla durata dell’azione o della serie di azioni adottate da una Parte;
(iii) dal grado d’impatto dell’azione governativa sulle aspettative d’investimento distinte e ragionevoli15; e
(iv) dal carattere dell’azione governativa, in particolare dal suo obiettivo e se l’azione è sproporzionata rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti.
(b) Salvo le rare circostanze in cui l’impatto di un’azione o di una serie di azioni sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all’obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una Parte, concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi come la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente, non costituiscono espropriazioni indirette.
15 Resta inteso che la ragionevolezza delle aspettative d’investimento dipende, per quanto rilevante, da fattori quali l’esistenza di garanzie governative scritte vincolanti nonché dalla natura e dalla portata della regolamentazione governativa o dal potenziale di regolamentazione governativa nel settore pertinente.